L’articolo 2082 del Codice Civile definisce l’imprenditore come chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. La norma individua alcuni requisiti fondamentali dell’impresa: l’organizzazione, intesa come impiego coordinato di capitale e lavoro; la professionalità, quindi lo svolgimento abituale e non occasionale dell’attività; l’economicità, con una gestione condotta secondo un metodo economico volto almeno al pareggio tra costi e ricavi; e lo scopo produttivo, attraverso la produzione o lo scambio di beni e servizi.
L’articolo 2082 definisce l’imprenditore e i requisiti fondamentali dell’attività d’impresa Il ruolo sociale dell’impresa oltre l’attività economica
Il Codice Civile definisce dunque l’aspetto strutturale ed economico dell’attività, ma il ruolo sociale dell’impresa trova fondamento anche nei principi costituzionali, a partire dall’articolo 41 della Costituzione, e nell’evoluzione normativa legata, per esempio, alle imprese sociali e al Terzo Settore. L’attività d’impresa, infatti, non incide soltanto sul profitto individuale, ma anche sul benessere collettivo, attraverso la creazione di occupazione e ricchezza. Esistono inoltre realtà, come le imprese sociali, che operano senza scopo di lucro per produrre beni e servizi di utilità generale. A questo si affianca il concetto di responsabilità




