
La Cassazione conferma la revoca dei permessi 104 a una lavoratrice che assisteva il cugino del marito convivente: la sola coabitazione non basta.
Vivere sotto lo stesso tetto non basta. Non basta dividere una casa, non basta assistere una persona con disabilità grave, non basta presentarsi come convivente se manca quel legame giuridico che la legge riconosce come rilevante. È questo il punto, netto e destinato a pesare su molte situazioni familiari e parafamiliari, chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10976 del 24 aprile 2026 sui permessi retribuiti previsti dalla Legge 104.
La Suprema Corte ha confermato la revoca dei permessi concessi a una lavoratrice che li aveva utilizzati per assistere il cugino del marito, persona convivente nella stessa abitazione ma non rientrante nei rapporti familiari o affettivi qualificati previsti dalla normativa. Il principio è semplice, ma tutt’altro che secondario: la mera coabitazione non dà diritto ai permessi 104. Serve un rapporto riconosciuto dall’ordinamento, come il coniuge, l’unione civile, la convivenza di fatto, la parentela o l’affinità entro i limiti previsti dalla legge.
Il caso: i permessi per assistere il cugino del marito
La vicenda nasce dalla fruizione dei permessi ex Legge 104 da parte di una




