COS’È IL CASO FORTUITO E COME FUNZIONA
L’articolo 2054 del Codice Civile stabilisce una regola chiara: chi si mette alla guida è presunto responsabile dei danni cagionati dalla circolazione del veicolo, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarli.
In questo impianto normativo, il caso fortuito rappresenta l’unica vera causa liberatoria. Si tratta di un evento eccezionale, imprevedibile e del tutto inevitabile che interrompe il nesso di causalità tra la condotta del guidatore e il sinistro. In questi casi, la colpa dell’automobilista viene meno e scatta l’esonero dalla responsabilità civile e penale.
LE SITUAZIONI RICONOSCIUTE DALLA GIURISPRUDENZA
Come evidenziato dalle analisi legali e dalle pronunce della Corte di Cassazione, sono principalmente tre le fattispecie in cui si può invocare il caso fortuito:
Il malore improvviso al volante
Un arresto cardiaco o una perdita di conoscenza fulminea salvano il guidatore da ogni addebito di colpa, ma a una condizione tassativa. Il malore deve essere una patologia acuta e del tutto imprevedibile. Se l’automobilista era a conoscenza di soffrire di patologie pregresse a rischio (come diabete grave, epilessia o cardiopatie non stabilizzate) e si è messo ugualmente alla guida, il caso fortuito viene escluso.
Lo scoppio dello




