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Guidare in infradito o ciabatte: c’è davvero la multa? Ecco come stanno le cose

imageSICUREZZA AL PRIMO POSTO (E COSA DICE IL CODICE)

Dal 1993 non esiste più un divieto esplicito nel Codice della Strada che impedisca di guidare con infradito, ciabatte o a piedi scalzi. Attenzione, però: la libertà di scelta non esclude la responsabilità del conducente. Gli articoli 141 e 169 del Codice della Strada obbligano infatti a mantenere sempre il pieno controllo del veicolo e la massima libertà di movimento per effettuare qualsiasi manovra d’emergenza in totale sicurezza.

Se le forze dell’ordine accertano che una guida indecisa o una frenata tardiva sono state causate da una calzatura inappropriata, faranno scattare il verbale. La sanzione amministrativa prevista va da un minimo di 42 euro fino a un massimo di 173 euro (che scendono a 29,40 euro se si paga entro 5 giorni dalla contestazione).

IL RISCHIO “CONCORSO DI COLPA” E IL MITO DELLA RIVALSA

Nell’eventuale verbale sarà indicato che il guidatore non poteva agire sui pedali in modo tempestivo a causa di zeppe, zoccoli, ciabatte o tacco 12. Esiste poi il nodo legato ai sinistri. Spesso si parla del rischio di “rivalsa” (l’assicurazione che chiede il rimborso dei danni al guidatore), ma le polizze RC Auto standard coprono l’imprudenza e non contengono

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