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Hub per i rimpatri all’estero, cosa stabiliscono le norme e le sentenze. Domande e risposte

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di Guido De Franceschi

Il criterio: la garanzia sul rispetto dei diritti. In Gran Bretagna la Corte Suprema bocciò i trasferimenti in Ruanda progettati da Boris Johnson

1) Che cosa prevede la normativa Ue sulle politiche migratorie per quanto riguarda i «Paesi terzi sicuri»?

Il concetto di «Paese terzo sicuro» permette agli Stati Ue di rifiutare una domanda di asilo in quanto inammissibile (senza esaminarla) nel caso in cui il richiedente asilo avrebbe potuto cercare protezione in un Paese sicuro non Ue in cui sia transitato prima di entrare nel territorio Ue o nel caso in cui la sua domanda di asilo possa essere esaminata, con tutte le garanzie di rispetto dei diritti, in un Paese terzo sicuro con cui ci sia un accordo, anche se il migrante potrebbe non avere alcun legame con quel Paese. È il caso dei centri italiani in Albania riguardo ai quali lo scorso aprile, con un parere non vincolante, l’avvocato generale della Corte di Giustizia europea ha osservato che il diritto Ue non vieta agli Stati membri di istituire centri di trattenimento per i rimpatri al di fuori del loro territorio.

2) Che cosa succede se un Paese terzo

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