di Andrea Bonafede
La Corte d’Appello di Palermo: è l’istituto a dover provare di aver adottato ogni mezzo necessario per evitare una frode. A meno che non riesca a dimostrare la negligenza del cliente
Se un bonifico non autorizzato dal titolare del conto corrente va a buon fine, sarà la banca a dover rimborsare la somma sottratta in modo fraudolento da terzi. Lo ha ribadito la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1929/2026, confermando l’orientamento stabilito dall’articolo 2050 del Codice Civile che riguarda proprio la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. La norma giuridica, infatti, include in questa categoria la gestione telematica del denaro, in quanto espone l’utente a rischi che lo stesso non può prevedere, e stabilisce che «chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». Ne consegue, dunque, un’inversione dell’onere probatorio: non è il cliente a dover dimostrare la negligenza della banca, bensì l’istituto a dover provare di aver adottato ogni mezzo necessario per evitare la truffa.
La frode con il trojan
La sentenza della Corte di




