
Il diritto al rimborso, totale o parziale, scatta solo in due casi: cantieri (anche con rallentamenti) oppure traffico completamente bloccato. Quest’ultimo è un evento che interrompe la circolazione e impedisce il deflusso dei veicoli: per ottenere l’indennizzo deve durare almeno 60 minuti.
Per i cantieri, il sistema è più restrittivo. Il rimborso è riconosciuto solo se il percorso insiste interamente su tratte gestite dallo stesso concessionario, mentre per i viaggi con più concessionari bisognerà attendere il 1° dicembre 2026. Anche la lunghezza del tragitto incide: sotto i 30 km il ristoro è automatico, tra 30 e 50 km serve un ritardo superiore a 10 minuti, oltre i 50 km la soglia sale a 15 minuti.
Nel caso di traffico bloccato, invece, il rimborso è proporzionale alla durata del fermo: 50% tra 60 e 119 minuti, 75% tra 120 e 179 minuti, 100% oltre le tre ore.
Le eccezioni sono numerose, e in molti casi il rimborso non scatta affatto. Non è previsto alcun indennizzo se sul percorso è già applicata una riduzione del pedaggio o se i cantieri sono legati a emergenze, come incidenti o eventi meteo straordinari. Restano esclusi anche i cantieri mobili nella fase iniziale.
Un parametro chiave




