L’Ipt torna alle province in cui c’è la sede operativa
In pratica, la norma riporterà il gettito dell’Ipt nelle casse delle province che lo hanno perduto in seguito alla sciagurata riforma fiscale che nel 2011 soppresse la misura fissa dell’imposta per gli atti soggetti a Iva stabilendo che l’Ipt fosse determinata, anche per le imprese, con gli stessi criteri degli atti non soggetti a Iva, ossia in misura proporzionale alla potenza. Una riforma che fece esplodere i costi di trascrizione a carico delle società di autonoleggio, intestatarie di un gran numero di mezzi (centinaia di migliaia nel caso dei big del comparto) e che indusse gli operatori a targarli, attraverso società di comodo, diciamo così, interamente controllate, nelle province, segnatamente Trento e Bolzano, che, in virtù della loro autonomia, avevano potuto mantenere il precedente regime agevolato.
Aniasa: norma soggetta a interpretazione
Da fine maggio, salvo improbabili sorprese, non sarà più così, farà fede in cui si svolge la “gestione ordinaria dell’attività” di noleggio. Ma che cosa si intende con “gestione ordinaria dell’attività” di noleggio? Nelle intenzioni del legislatore dovrebbe essere la sede operativa della società; secondo l’Aniasa, l’associazione delle imprese dell’autonoleggio e del car sharing, invece. “il concetto di “gestione




