4. Almeno il 70% finirà alla sicurezza stradale
La quarta novità, infine, riguarda la destinazione dei soldi, diversamente disciplinata nelle due situazioni indicate al punto 3:
relativamente al 30% destinato all’ente da cui dipendono gli agenti o i militari, una percentuale, che nel testo-base non è stata indicata, dovrà essere destinata al “potenziamento dell’attività di controllo“. Il resto potrà essere utilizzato, dallo Stato o dagli enti locali, senza vincoli di destinazione relativamente al 70% destinato all’ente proprietario della strada, che in molte situazioni può coincidere con quello da cui dipendono gli agenti, tutto il ricavato dovrà essere utilizzato per “interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali“, compresa la segnaletica e le barriere di protezione oppure “altre attività funzionali al potenziamento della sicurezza stradale o alla promozione della cultura della sicurezza stradale“, comprese le attività di educazione stradale svolte nelle scuole da agenti di polizia. Questo vincolo di spesa, però, vale solo per gli enti locali (comuni, province, regioni), non per lo Stato
Dalla ripartizione dei fondi scompare dunque la possibilità di usare la parte vincolata dei proventi per l’assistenza e la previdenza degli agenti di polizia municipale e provinciale. Per questi fini, che non c’entrano




