GUIDA O SOSTA? UNA DIFFERENZA SOTTILE
Il reato di guida in stato di ebbrezza è disciplinato dall’articolo 186 del Codice della Strada, che prevede sanzioni crescenti in base al tasso alcolemico rilevato. Il punto cruciale è la definizione di “guida”: la giurisprudenza chiarisce che questo concetto non include solo l’auto in movimento, ma anche lo stazionamento provvisorio (la fermata), come quando si è fermi al semaforo, in coda o in una piazzola con il motore acceso. Diverso è il caso della sosta, ovvero quando il veicolo è parcheggiato regolarmente e il motore è spento. In teoria, se non c’è movimento, non c’è guida.
PRESUNZIONE DI GUIDA
Non basta però trovarsi a motore spento per essere al sicuro. Secondo la Cassazione, si può essere perseguiti sulla base del principio di “presunzione di guida”. Se la polizia accerta indizi “gravi, precisi e concordanti” che dimostrano che il soggetto ha guidato in stato di ebbrezza poco prima di fermarsi, la sanzione può comunque scattare. Gli elementi che mettono nei guai sono:
Il motore ancora caldo al tatto L’auto parcheggiata in modo anomalo o pericoloso La presenza di testimoni o immagini di videosorveglianza che confermano lo spostamento del mezzo Le dichiarazioni degli agenti




