di Redazione Economia
Una recente ordinanza ha stabilito che non serve inviare due moduli distinti, uno per segnalare l’accaduto e uno per chiedere il risarcimento. Basta quello compilato in aeroporto
La Corte di Cassazione ha stabilito che il modulo «Pir» (Property irregularity report), compilato dai passeggeri al banco del bagaglio smarrito in aeroporto, ha pieno valore di reclamo formale. La decisione colma una lacuna procedurale che alcune compagnie aeree sfruttavano per negare i risarcimenti ai passeggeri che avevano già seguito correttamente tutte le procedure previste in aeroporto.
L’ordinanza
Con l’ordinanza n. 8684/2026, pubblicata il 7 aprile 2026, la Cassazione ha chiarito che il «Pir» soddisfa i requisiti del reclamo formale previsti dall’articolo 31 della Convenzione di Montreal del 1999, il trattato internazionale che regola la responsabilità delle compagnie aeree in caso di perdita, danno o ritardo del bagaglio.
La vicenda
La vicenda trae origine dal giudizio promosso da un passeggero nei confronti della compagnia aerea Eurowings per ottenere il rimborso delle spese sostenute a causa della ritardata consegna del bagaglio durante un trasporto aereo internazionale Catania-Düsseldorf e Düsseldorf-Copenaghen del 30 agosto 2018. Il Giudice di pace di Messina aveva rigettato la domanda ritenendo il passeggero decaduto




