
Se non si paga una multa nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale oppure si paga solo in parte, la legge prevede il raddoppio automatico dell’importo (in realtà la sanzione aumenta alla metà del massimo edittale, pari, nella quasi totalità delle situazioni attuali, a circa il doppio della multa originaria). Da questa somma, ovviamente, viene detratto l’eventuale importo parziale già pagato.
A quel punto si mette automaticamente in moto il meccanismo della cosiddetta riscossione coattiva. In pratica, l’ente locale o lo Stato incarica un agente della riscossione di recuperare la somma dovuta. Questo significa che entro i successivi cinque anni l’agente della riscossione manda al debitore una cartella esattoriale. Nella quale il debito, già gravato delle spese amministrative, viene aumentato da una maggiorazione pari a un decimo per ogni semestre trascorso. In teoria, dunque, una multa già raddoppiata per mancato pagamento può – anzi, poteva – ulteriormente raddoppiare dopo un lustro. Poteva, perché dalla fine del 2024, con l’ultima riforma del Codice della strada, la legge, pur mantenendo la maggiorazione del 10% a semestre, ha fissato un tetto di “tre quinti”, il 60%, anche se la cartella esattoriale dovesse arrivare dopo quattro o cinque anni.




