di Massimiliano Jattoni Dall’Asén
Le aziende potranno contattare gli utenti solo su richiesta o con autorizzazione esplicita. Rafforzati i controlli e l’obbligo di numeri identificabili per le chiamate
Dal 19 giugno cambiano le regole per le offerte commerciali di luce e gas: i contratti stipulati telefonicamente senza il consenso preventivo dell’utente saranno nulli. È una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto Bollette, convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 aprile.
Il telemarketing aggressivo
La misura interviene su uno dei fronti più controversi degli ultimi anni, quello del telemarketing aggressivo nel settore energetico, modificando l’articolo 51 del Codice del Consumo. Come spiega Consumerismo No Profit, l’associazione che aveva sollecitato i parlamentari a presentare gli emendamenti «salva-consumatori», a partire da sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma – dunque dal 19 giugno – le aziende non potranno più contattare telefonicamente i consumatori per proporre contratti di fornitura di energia elettrica e gas, né inviare messaggi a fini commerciali, salvo due eccezioni: una richiesta esplicita da parte dell’utente oppure un consenso già espresso a ricevere offerte.
In tutti gli altri casi, il contatto sarà vietato. E soprattutto, eventuali contratti conclusi a seguito di telefonate irregolari non




