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Vendita e calcolo plusvalenza dopo 110% con cessione credito

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Ho un appartamento come seconda casa, che ho avuto prima come nuda proprietà e poi con riunione di usufrutto dal 1976.
Nel 2023 ha usufruito del bonus 110% con sconto in fattura e cessione credito.
Ora vendendolo, dopo solo due anni dal 110%, dovrei pagare una plusvalenza del 26%.
Nel calcolo per ridurre l’imponibile, vorrei sapere se si possono inserire tutti i lavori che il condominio ha sostenuto negli anni precedenti il 110%, pagati da me in base ai millesimi di proprietà, alcuni di questi usufruirono dei bonus, il cui recupero su 730 è ancora in atto, caldaia, facciata, ristrutturazione parti comuni condominiali.
Grazie

Elisa

Le spese condominiali sostenute pro quota per interventi di miglioramento sismico e le spese sostenute dal singolo condomino per la ristrutturazione di parti comuni condominiali costituiscono spese incrementative di cui è possibile tener conto in sede di determinazione della plusvalenza imponibile ex art. 68 del TUIR, in caso di cessione “infradecennale” dell’unità immobiliare, a nulla rilevando che successivamente si sia potuto beneficiare del superbonus al 110% di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020, nella forma di detrazione dall’IRPEF lorda, oppure anche nelle forme opzionali dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito di imposta ex art. 121 del DL n. 34/2020. La Corte di Cassazione, Sentenza n. 16538/2018, ha chiarito che le spese incrementative rientrano tra i costi inerenti che possono concorrere alla determinazione della plusvalenza ex art. 68 comma 1 del TUIR, intendendosi per tali “quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo”, fermo restando che “l’onere della prova della deducibilità del costo grava sul contribuente, che deve dimostrare, non solo di aver sostenuto le spese, ma anche la loro inerenza ed il carattere incrementativo del valore del bene”.

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