Buongiorno,
Ho fatto una ristrutturazione nel 2016 usufruendo del tetto massimo dei 96.000 euro.
Vorrei installare un fotovoltaico con batteria di accumulo. La mia domanda: posso usufruire delle detrazioni del 50%?
Grazie
Roberto
Il quesito verte sulla possibilità, per una persona fisica proprietaria di un’abitazione in Italia, di fruire nuovamente della detrazione IRPEF del 50 % prevista dall’art. 16bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per la sola installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, quando sullo stesso immobile, nel 2016, era già stato saturato il limite di spesa di 96.000 euro in relazione a pregressi interventi di ristrutturazione edilizia. La questione riguarda, da un lato, l’inquadramento dell’installazione di impianti fotovoltaici fra gli interventi agevolabili ai sensi dell’art. 16bis, comma 1, TUIR; dall’altro, la corretta interpretazione del tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare nonché delle regole che disciplinano la prosecuzione o l’autonomia dei lavori (comma 4 del medesimo articolo).
Normativa applicabile: L’art. 16-bis comma 1, lett. h) TUIR (risparmio energetico) riconosce la detrazione IRPEF anche per «l’adozione di misure finalizzate al conseguimento di risparmio energetico». L’Agenzia delle entrate, con prassi costante (ris. 22/E/2013, circ. 28/E/2022), ha ricondotto l’installazione di impianti fotovoltaici destinati ai bisogni energetici dell’unità abitativa fra gli interventi di cui alla lettera h). Il comma 1, ultimo periodo, e proroghe operate dall’art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, prevede che per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la detrazione è del 50 % e si calcola su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Il comma 4 afferma che se gli interventi «consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti sulla singola unità immobiliare». L’installazione autonoma di impianto fotovoltaico con accumulo costituisce misura di risparmio energetico (art. 16bis, comma 1, lett. h, TUIR). Non è richiesto che sia contestuale ad opere edilizie maggiori né che vi sia un titolo abilitativo già presentato, purché la spesa sia documentata e i pagamenti avvengano con le modalità tracciate previste dal decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41. Il limite di spesa di 96.000 euro è annuale (si applica alle spese sostenute in ciascun anno d’imposta) ed è riferito al singolo immobile (comprensivo delle pertinenze unitariamente considerate); quindi va azzerrato ogni qualvolta l’intervento sia autonomo rispetto a quelli effettuati negli anni precedenti (circ. 9/E 2002; interpello n. 285/2020). Ne consegue che nel 2016 il contribuente ha raggiunto il plafond di 96.000 euro relativo alle sole spese sostenute in quell’anno; nel 2025 (anno in cui si ipotizza il nuovo intervento) il legislatore ripropone lo stesso massimale di 96.000 euro, applicabile alle spese che si sostengono nell’anno, a condizione che l’intervento non rappresenti semplice prosecuzione di quello del 2016. Ulteriori condizioni operative sono rappresentate (i) dai pagamenti con bonifico parlante recante causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e P. IVA/C.F. del fornitore; (ii) dall’indicazione in dichiarazione dei redditi della spesa sostenuta, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (art. 16bis, comma 1); (iii) dalla conservazione delle attestazioni di conformità urbanistica/impiantistica e delle fatture.