Buongiorno, so che l’amministratore di condominio deve rispettare il termine del 17 marzo 2025 per presentare all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni relative alle detrazioni dei bonus edilizi. Esiste anche il termine del 31 marzo per la consegna da parte sua del relativo attestato ad ogni proprietario ai fini del 730? Cosa succede all’amministratore se non lo rispetta ? Comunque, è possibile sopperire in qualche modo alla sua mancanza ?
L’amministratore di condominio è tenuto, entro il 17 marzo 2025, a trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alle spese condominiali detraibili per interventi agevolati (bonus edilizi), come previsto dal Provvedimento AE n. 37381/2023.
Sebbene non esista una norma primaria che imponga un termine specifico per la consegna dell’attestazione ai singoli condòmini, la prassi amministrativa e le esigenze del modello 730 precompilato impongono di trasmettere tale certificazione entro il 31 marzo, affinché i contribuenti possano correttamente verificare i dati inseriti nella dichiarazione precompilata.
Il mancato rilascio dell’attestazione non comporta una sanzione diretta, ma può dar luogo a contestazioni da parte dei condòmini, comprese richieste di risarcimento o revoca per giusta causa ex art. 1129 c.c., ove dalla condotta inadempiente derivi un pregiudizio fiscale.
In caso di omissione, il singolo condomino può comunque far valere le detrazioni, purché in possesso della documentazione necessaria (delibere assembleari, riparto spese, bonifici, ecc.) e presentando modello Redditi PF o integrando/modificando il 730.