Con la circolare 3/E, l’Agenzia delle Entrate puntualizza alcuni aspetti sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni, al fine di razionalizzare l’imposta e semplificare la sua applicazione. In particolare si tratta di novità normative introdotte dal decreto legislativo 139/2024, di cui ci siamo occupati qui e qui.
Il pagamento dell’imposta
Un aspetto particolarmente interessante messo in luce dalla circolare è quello che riguarda le modalità e le tempistiche per il pagamento dell’imposta di successione. Dal primo gennaio 2025 gli eredi dispongono di un anno e 90 giorni dall’apertura della successione (ovvero dal decesso del proprietario dei beni) per calcolare e pagare le somme dovute, senza che sia più necessario attendere la liquidazione dell’imposta da parte dell’Agenzia, che ovviamente si riserva il diritto di controllare la correttezza dei calcoli. Un problema in realtà inesistente se i beni sono denunciati in maniera fedele, dato che l’applicazione web con la quale gli eredi, o il professionista o il Caf da loro delegato, compilano e inviano la dichiarazione effettua il computo in automatico. Il termine di un anno e 90 giorni deriva dal fatto che per la denuncia di successione c’è un anno di tempo allo scadere del quale vengono concessi altri 90 giorni. Le Entrate lo spiegano con un esempio: se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027, calcolando i 90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione.
Come si calcolo l’imposta
Ricordiamo le regole per il calcolo dell’imposta: a) per i beni ereditati a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (figli o genitori) si paga il 4 per cento, con una franchigia di un milione di euro per ogni beneficiario; b) se ereditano fratelli o sorelle l’aliquota sale al 6 per cento e la franchigia scende a 100 mila, c) a favore degli altri parenti l’aliquota è il 6 per cento senza franchigia; d) per gli altri soggetti infine si sale all’8 per cento. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta c’è una franchigia di 1,5 milioni, indipendentemente dal gradi di parentela con il de cuius. Ricordiamo che Btp e Buoni postali sono esenti e che sugli immobili si pagano anche le imposte catastali e ipotecarie (100 euro se prima casa, 3% sul valore catastale rivalutata negli altri casi) e che sempre per effetto del decreto 139 il trattamento fiscale dei beni donati è autonomo rispetto a quello dei beni ereditati. In pratica parenti in linea retta, coniuge, fratelli e sorelle, invalidi raddoppiano le franchigie se hanno anche ricevuto donazioni dal defunto. La circolare segnala come identificare l’agenzia territoriale competente in caso di successione: si tratta dell’ufficio nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto; se il defunto era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia (e non più l’ufficio di Roma, come disposto nel testo previgente); infine, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma1.
Le sanzioni e l’omessa prensentazione
Infine, la circolare fa il punto sulle novità introdotte in materia di sanzioni relative alla denuncia di successione. L’omessa presentazione della dichiarazione di successione è punita con una sanzione pari al 120 per cento dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 120 al 240 per cento); la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 30 giorni sconta una sanzione del 45 per cento dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (precedente: dal 60 al 120 per cento); per la dichiarazione infedele che comporta un’errata liquidazione dell’imposta si applica una sanzione amministrativa pari all’80 per cento della differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (precedente dal 100 al 200 per cento); se infine gli errori o le omissioni non incidono sulla liquidazione delle imposte, ad esempio beni non dichiarati per 50 mila euro devoluti a un figlio che gode della franchigia da un milione) la sanzione va da 250 a 1.000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 2 milioni di lire).
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23 aprile 2025
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