
di Rinaldo Frignani
Il testo definitivo — il cui esame comincerà dal Senato — è stato ammorbidito in tutte le sue parti rispetto a quello che era stato varato dal Consiglio dei ministri 20 giorni fa
«Cause di giustificazione» legate al servizio. Avanti con lo scudo
Vale per tutti i cittadini, ma per le forze dell’ordine, quelle armate e anche i vigili del fuoco, così come la categoria sanitaria, è considerato uno «scudo penale». È un percorso diverso rispetto a quello previsto dall’articolo 335 del Codice di procedura penale, che impone al pm in presenza di una notizia di reato di iscrivere la persona al quale è attribuito nel registro degli indagati. Adesso con il decreto Sicurezza ciò non avverrà se ci sono cause di giustificazione: la legittima difesa e lo stato di necessità (per tutti), l’uso legittimo delle armi e l’adempimento del dovere (per chi indossa una divisa). Si tratta di fattispecie di reato che prendono in considerazione l’ipotesi che un determinato comportamento non sia punibile. Ma affinché sia così la causa di giustificazione deve essere «evidente». È infatti soltanto in questa circostanza che il magistrato non indaga subito la persona, ma procede con l’annotazione preliminare per




