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Separazione delle carriere, la riforma in tre punti: ecco cosa cambia

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Giudice o pm, le strade sono separate. E senza «ripensamenti»

La modifica sostanziale della riforma della giustizia interviene sull’articolo 104 della Costituzione: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», recita fin qui. Ora si aggiunge una frase: «Essa è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». Una magistratura, quindi, ma due carriere distinte, giudici e pm. Da questa modifica costituzionale conseguirà, con legge ordinaria, la previsione di due concorsi distinti, uno per ciascuna delle due funzioni. Insomma, l’aspirante magistrato sceglierà dall’inizio se ambire al ruolo di requirente o a quello di giudicante. Le leggi attuative dovranno essere varate entro un anno dall’entrata in vigore della riforma. Questa rivoluzione segue un precedente aggiustamento. La riforma Cartabia, approvata nel 2022, già imponeva una stratta: prevedeva, infatti, che il passaggio da una carriera all’altra fosse possibile una sola volta entro dieci anni dalla prima assegnazione. Va detto che, secondo gli ultimi dati noti, i passaggi riguardano all’incirca una ventina di toghe sulle 9.500 in servizio. Con la riforma Nordio-Meloni approvata ieri si escludono ripensamenti: chi nasce pm resta pm, chi nasce giudice resta giudice.

Il Csm cambia forma e si sdoppia. I componenti estratti a sorte

Per effetto della separazione delle carriere, si sdoppia anche il Consiglio superiore della magistratura. Uno sarà il Csm della magistratura giudicante, l’altro il Csm della magistratura requirente. La riforma prevede per entrambi che siano «presieduti dal Presidente della Repubblica», come l’attuale Csm unico. I membri di diritto saranno, rispettivamente il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Ma la novità che ha fatto a lungo discutere gli esponenti dei partiti — e provocato le proteste dell’associazione nazionale dei magistrati — è relativa alla modalità di individuazione dei componenti degli organi di autogoverno delle toghe. Non saranno più eletti, ma estratti a sorte: i membri laici, un terzo, da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune, i membri togati tra tutti i magistrati, giudicanti e requirenti, che avranno i requisiti che stabilirà una legge ordinaria successiva. Il mandato durerà quattro anni e i componenti uscenti non parteciperanno alla procedura di sorteggio successiva. I due Csm perdono i poteri disciplinari (fino a oggi assegnati a una sezione speciale) e mantengono le competenze su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni.

Procedimenti disciplinari per le toghe. A decidere un’Alta corte

Un’altra novità introdotta dalla riforma della giustizia approvata ieri è l’istituzione dell’Alta corte disciplinare. A questo organismo sarà affidata appunto la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, che finora era competenza di una sezione del Csm. Riguardo alla composizione, è previsto che nell’Alta corte siedano 15 membri: 3 saranno nominati dal presidente della Repubblica, 3 saranno estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune, 6 saranno estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti, come vent’anni di attività e l’esperienza in Cassazione, infine 3 saranno estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso dei medesimi specifici requisiti. La maggioranza sarà composta quindi da togati, ma il presidente sarà eletto tra i membri laici. Una legge ordinaria disciplinerà gli illeciti disciplinari, le sanzioni, la composizione dei collegi, il procedimento e il funzionamento dell’Alta Corte. Un altro intervento normativo della riforma appena approvata riguarda la ricorribilità delle sentenze: si potrà presentare ricorso solo davanti alla stessa Corte del primo grado che, in secondo grado, giudicherà in una composizione diversa rispetto al primo.


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30 ottobre 2025

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