Recentemente mio figlio ha acquistato una (prima) casa, dove egli non vi ha ancora stabilito la residenza, in quanto l’appartamento necessita di alcuni lavori di ristrutturazione e riqualificazione.
La residenza viene trasferita da mio figlio dalla casa attuale (venduta) nella casa di noi genitori, per circa 5 mesi, dove egli vivrà effettivamente.
La mamma decide di regalargli le spese di ristrutturazione.
Può lei usufruire del beneficio fiscale delle detrazioni, rispettando le seguenti condizioni: fatture intestate a lei, indicando nel bonifico del pagamento il codice fiscale di lei e avendo lo status di convivenza con il proprietario che sussiste alla data di inizio e perdura la durata dei lavori?
Al termine dei lavori, mio figlio sposterà la residenza nella casa ristrutturata, dove andrà a vivere.
Massimo
Nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 16-bis del Tuir anche il convivente di fatto o il familiare del possessore (o detentore) dell’immobile può richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, se sostiene le relative spese,
L’agevolazione spetta per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale.
Per l’accertamento della “stabile convivenza” la legge n. 76/2016 fa riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” come previsto dal regolamento anagrafico richiamato dal Dpr n. 223/1989. E tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione, da rendere ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000. I chiarimenti di prassi e il tenore normativo prevedono che lo status di convivenza debba verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura, o alla data di inizio dei lavori, e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione. E’ ad ogni modo possibile per l’Amministrazione finanziaria procedere al disconoscimento dei benefici di cui trattasi qualora, da una analisi della fattispecie concreta, risulti evidente che la convivenza o gli altri requisiti previsti siano stati posti in essere esclusivamente con il fine di fruire del vantaggio fiscale.