Il quesito che Vi sottopongo è riferito a una unità immobiliare – seconda casa – di proprietà del coniuge convivente. In un condominio minimo di 3 unità con amministratore nominato, l’assemblea ha deliberato all’unanimità di procedere alla manutenzione ordinaria delle parti comuni esterne dello stabile (manutenzione del sottotetto esterno in legno, risanamento degli intonaci esterni e tinteggiatura delle pareti esterne).
Con successiva delibera, l’assemblea, sempre all’unanimità, ha deciso che un solo condomino andrà a sostenere tutte le spese necessarie per tale ristrutturazione. In questo caso il condomino che si è assunto tutte le spese, ha diritto, con il consenso degli altri due proprietari, di portare in detrazione il 36% la totalità delle spese sostenute dal condominio, seppur proprietario solamente di una quota millesimale? Su precisa che Il condomino in questione si è impegnato a non chiedere agli altri in futuro rimborsi di genere. Da ultimo, non avendo la proprietà capienza d’imposta, le spese possono essere portate in detrazione per i soli millesimi di proprietà o anche per la loro totalità dal coniuge convivente?
Gianni
Un singolo condomino può sostenere l’intera spesa per lavori sulle parti comuni e detrarla, ma è necessario che l’assemblea condominiale sia d’accordo all’unanimità e che ci sia una chiara verbalizzazione di questo accordo. In questo modo, la detrazione fiscale spetta solo al condomino che ha pagato, in base alla quota di spesa a lui imputabile in base ad apposita delibera che, come precisato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 499 del 21 luglio 2021 può seguire un criterio di ripartizione diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dal citato articolo 1123 del codice civile. Ciò a condizione che, in conformità al medesimo articolo 1123 del Codice civile, l’assemblea dei condomini autorizzi l’esecuzione dei lavori e all’unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte dell’Istante interessato agli interventi medesimi.
La detrazione per spese di ristrutturazione su parti comuni condominiali spetta anche al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza che si esplica ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016. Ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza” tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. Per poter fruire della detrazione è necessario che sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione, siano indicati dal convivente di fatto gli estremi anagrafici e la misura dell’effettivo sostenimento delle spese.

