Ho acquistato un appartamento in un condominio a tre piani ma il precedente proprietario non aveva partecipato alle spese per l’installazione dell’ascensore e quindi attualmente non posso utilizzarlo. Ho chiesto il ricalcolo della ripartizione delle spese dell’ascensore all’amministratore di condominio. L’importo dell’installazione sostenuto undici anni fa, verrà ricalcolato inserendo la mia partecipazione. La mia domanda è: se un ascensore deve essere sostituito mediamente ogni venti anni (per motivi di sicurezza e di innovazione tecnologica) perché devo pagare il prezzo come nuovo di un ascensore quando invece è già a metà della sua vita? È corretto? Non dovrei pagare una spesa che tenga in considerazione l’utilizzo in questi undici anni?
Fulvio
L’articolo 1121 del Codice civile prevede che il nuovo proprietario possa usufruire in qualsiasi momento dell’ascensore, versando al condominio la quota spettante per la realizzazione dell’impianto calcolata in proporzione ai millesimi in suo possesso, tenendo conto della rivalutazione monetaria e del deprezzamento del bene. Inoltre, il subentrante dovrà pagare i costi di manutenzione straordinaria fino a quel punto sostenuti dagli altri condòmini.