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Ripartizione di una spesa straordinaria senza indicazione della spesa

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Nel mio condominio è stata deliberata la ripartizione di una spesa condominiale straordinaria (la tinteggiatura del vano scale interne) senza deliberare il relativo importo che sarà deciso in una prossima assemblea.
Vorrei sapere se la delibera è valida oppure se, mancando di una informazione essenziale come l’indicazione della spesa, può essere considerata nulla.

Roberto

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 5 aprile 2023, n. 9388 ha statuito che il preventivo allestimento del fondo speciale è obbligatorio e costituisce una condizione di validità della delibera di approvazione delle opere straordinarie in ambito condominiale. La norma (ex art. 1135 c. 1 n. 4 c.c.) tutela l’interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione del Condominio e l’interesse del singolo condomino ad evitare il rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi.

 Di per sé quindi l’importo delle opere potrebbe essere non completamente determinato o determinabile nell’ammontare, ma l’art. 1135 c. 1 n. 4 c.c. dispone che “l’assemblea dei condomini provvede […] alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale”.

Il suddetto fondo può quindi avere un importo pari all’ammontare dei lavori, oppure, può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti, se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne preveda il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento. Nel caso in specie quindi si consiglia il lettore di verificare se tale previsione è stata rispettata dall’Amministratore.

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