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Ripartizione delle spese dell’ascensore

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Le spese dell’ascensore sono divise per millesimi e l’ultimo piano paga di più, ma se all’ultimo piano vive una persona sola che usa raramente l’ascensore e al quinto piano c’è un ufficio con 30 dipendenti che usano l’ascensore più spesso, le spese non dovrebbero essere divise diversamente?

Sosy

Le spese dell’ascensore si ripartiscono secondo il principio del 50% in base ai millesimi di proprietà e il restante 50% in proporzione all’altezza di ogni piano dal suolo. Questo criterio si applica sia alle spese ordinarie che a quelle straordinarie, secondo l’articolo 1124 del Codice Civile. Tutti i condomini sono tenuti a contribuire, compreso quello al piano terra, poiché l’ascensore è considerato anche un bene per l’accesso al tetto e alle terrazze. E’ chiaro che una espressa volontà dell’assemblea potrebbe derogare al criterio generico ed introdurre un criterio specifico più equo, ma il tutto deve essere oggetto di delibera specifica.

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