di Diana Cavalcoli
Come spiega l’Agenzia delle entrate può accedere al «regime speciale per lavoratori impatriati» anche chi trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero
Rientrare in Italia e continuare a lavorare in smart working per una società con sede in Germania, nel Regno Unito o in altro Paese è compatibile con l’agevolazione fiscale prevista per i lavoratori impatriati. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 2 del 13 gennaio 2026: ciò che conta, si legge, non è l’essere assunti da un datore italiano, ma che l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente sul territorio italiano, anche con contratto con impresa estera. In definitiva, può accedere al «regime speciale
per lavoratori impatriati» anche chi trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero «a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia».
Il regime per gli impatrati
Il regime agevolato riconosce una tassazione ridotta al 50 % del reddito da lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia, fino a un limite annuo di 600.000 euro di imponibile. Il beneficio si applica




