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Regime NASPI ante Legge di Bilancio 2025

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Buongiorno,
ho lavorato presso un datore di lavoro da febbraio 2019 e ad ottobre 2021 ho contratto malattia dopo la quale (guarigione 10 ottobre 2021) non ho più fatto ritorno a lavoro pendendo tentativi di conciliazione per questioni vari poi andati vani, sino a licenziamento per assenza ingiustificata occorso il 16 febbraio 2022. Nel frattempo già dal 18 novembre 2021 avevo un altro lavoro iniziato subito a tempo indeterminato e terminato in data 15 marzo 2022 con licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per cui lo stato di disoccupazione è stato considerato involontario e l’INPS non ha esitato a darmi la NASPI di cui ho fruito per il tempo massimo. Mi confermate che al tempo dei fatti si applica il vecchio regime per cui la necessità di avere 13 settimane contributive si riferiva esclusivamente agli ultimi 4 anni e non ai lavori infrannuali post dimissioni/assenza ingiustificata (quest’ultima novità è il post bilancio 2025 mi pare)? Inoltre, può essere un rafforzativo di sicurezza il fatto che il 28.10.2018 sia stato licenziato per GMO da una precedente ditta in cui lavoravo dal 2006 a tempo indeterminato con contributi sempre regolari? Grazie un saluto

Il lavoratore che perde involontariamente la propria occupazione ha diritto alla NASPI se è in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

– stato di disoccupazione;

– almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

– con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, almeno 13 settimane di contribuzione successive alla cessazione del rapporto a tempo indeterminato effettuata per dimissioni volontarie, o risoluzione consensuale. Sono fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, di risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta (art. 7 L. 604/66) e di dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Tale ultimo requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. In sostanza, qualora un rapporto a tempo indeterminato cessi per dimissioni volontarie, la “riattivazione” del diritto alla NASPI può avvenire soltanto dopo almeno 13 settimane di contribuzione, non essendo più sufficiente un rapporto di lavoro anche brevissimo (ad es. a termine).

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