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Quota fissa e consumi di riscaldamento

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Buongiorno, in un condominio le spese di riscaldamento vengono suddivise in parte in “quota fissa” ( attribuite ai millesimi di riscaldamento) e in parte ai consumi dei singoli appartamenti.
Vorrei sapere se esistono LIMITI (%) alla “quota fissa” attribuita nei Consuntivi delle spese di riscaldamento di un condominio e quali sono le percentuali ragionevolmente attribuibili a tale voce di consuntivo.

Il decreto legislativo 73/2020 ha stabilito che l’importo complessivo delle spese relative al riscaldamento centralizzato è da ripartire tra i condòmini, attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Per suddividere gli importi rimanenti, ossia i consumi involontari (in larga parte dispersioni di calore dell’impianto), l’assemblea può scegliere tra una serie di criteri: in base ai millesimi di proprietà o “di riscaldamento”, dei metri quadri, dei metri cubi utili, alle potenze termiche installate. Nulla vieta di utilizzare i criteri previsti dalla norma Uni 10200, che rispetto al passato non è più obbligatoria. Ad ogni modo, la quota del consumo involontario non può mai essere superiore al 50% dei consumi complessivi.

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