Buongiorno, posso richiedere l’aliquota agevolata del 4% per le seguenti lavorazioni sulla mia prima casa?
– fornitura e posa di antenna televisiva
– fornitura e posa in opera di autoclave
– fornitura pietre perimetrali
– posa pietre perimetrali
Nel contratto d’appalto per la costruzione della mia prima casa non sono previste, quindi provvederò autonomamente.
G.
Il n. 24) della Tab. A, p. II, all. al DPR 633/72, prevede l’aliquota IVA agevolata del 4% alle cessioni di beni (prodotti finiti), escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati Tupini.
In assenza di un’elencazione tassativa dei beni finiti, la prassi agenziale (Risposta n. 71/2020), nel tempo, ha definito tali quelli che non perdono la loro individualità né si trasformano in beni diversi.
Per la Circ. 1/E/1994, par. 8, per beni finiti cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. … a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas eccetera … .
Non esiste, dunque, un’elencazione tassativa dei beni finiti (v. Ris. 22/1998 , Ris. 353485/1982 e Ris. 269/), potendo beneficiare delle aliquote ridotte quei beni sostituibili in modo autonomo dalla struttura della quale fanno parte (v. Ris. 39/1996).
Viceversa, sono esclusi dall’agevolazione dell’aliquota ridotta, quei beni che pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono invece materie prime e semilavorate per l’acquirente, quali mattoni, maioliche, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, pozzolana, gesso, ecc.. (quali le pietre perimetrali e la loro posa in opera del quesito, escluse quindi dall’aliquota agevolata); sono ceduti a fini di commercializzazione.
Per usufruire dell’aliquota agevolata per i beni finiti l’acquirente deve rilasciare al cedente una dichiarazione in cui comunica la volontà di destinarli alle opere agevolate.
È riconosciuta l’aliquota al 4% anche in caso di acquisti diretti di beni finiti destinati alla prima casa in costruzione (come nel quesito per l’antenna TV e l’autoclave in quanto accessori all’abitazione), a condizione che l’immobile sia ancora in costruzione, previo rilascio di specifica dichiarazione al venditore, e che i lavori siano affidati ad un’impresa di costruzione.
Una volta terminato il cantiere, infatti, l’agevolazione non è più applicabile in quanto la previsione normativa limita l’aliquota ridotta alla fase di realizzazione dell’immobile, ossia ai beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati.
Sono poi escluse le detrazioni fiscali per manutenzione in quanto non si tratta di “recupero del patrimonio edilizio esistente”, bensì di realizzazione ex novo, non potendo in tal modo cumulare l’IVA agevolata 4% e le detrazioni 36% sugli stessi interventi.