Buongiorno, nell’anno 2025 ho effettuato una prestazione con cessione del diritto d’autore di 467,47 euro lordi (ossia 407,00 netti) e ne devo fare un’altra di 2520,50 euro lordi (ossia 2142,43 netti). In totale sono 2549,43 netti. Al momento percepisco NASPI. La mia domanda è: la mia NASPI sarà decurtata o sospesa del tutto in base alla mia ultima prestazione (non ancora fatta) o l’importo sarà quello previsto dai calcoli INPS visto che il totale si attesta sotto i 5.000 euro? Grazie
L’indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), introdotta dal D.lgs. 22/2015, costituisce uno degli strumenti cardine del sistema di tutela contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori subordinati in Italia. La ratio dell’istituto è quella di garantire un sostegno economico temporaneo ai soggetti che, a fronte della perdita involontaria dell’occupazione, si trovino privi di reddito e in cerca di una nuova collocazione nel mercato del lavoro. Si tratta, dunque, di una misura sostitutiva del reddito da lavoro subordinato, che tuttavia non intende disincentivare forme di reinserimento attivo, anche parziale o occasionale, nel mondo del lavoro.
È in tale contesto che va letta la disciplina sulla compatibilità della NASpI con lo svolgimento di attività lavorative autonome, parasubordinate o comunque diverse da quelle che hanno dato luogo alla cessazione involontaria. La normativa vigente, supportata dalla prassi amministrativa dell’INPS (in particolare la Circolare n. 94 del 12 maggio 2015), consente infatti al percettore di NASpI di cumulare entro determinati limiti l’indennità con redditi da lavoro autonomo o da attività occasionale, a condizione che l’INPS ne venga informata tempestivamente e che il reddito annuo presunto non ecceda certe soglie.
Con riferimento specifico ai compensi percepiti per cessione del diritto d’autore, si osserva che questi, se ottenuti al di fuori di un’attività svolta con abitualità professionale (ossia senza partita IVA o iscrizione a un albo), rientrano nell’ambito del lavoro autonomo occasionale e, come tali, sono astrattamente compatibili con la NASpI.
In base alla normativa, il lavoratore disoccupato che intenda svolgere un’attività autonoma occasionale deve dare comunicazione all’INPS entro 30 giorni dal suo avvio o dal momento in cui percepisce il relativo reddito, dichiarando l’importo del reddito annuo presunto. In caso contrario, l’Istituto potrebbe disporre la decadenza dall’indennità o richiedere la restituzione delle somme già erogate.
È tuttavia previsto che, qualora il reddito da attività occasionale non superi i 5.000 euro lordi annui, la NASpI non venga sospesa né revocata, ma semplicemente ridotta in misura pari all’80% del reddito dichiarato (art. 10, comma 1, D.lgs. 22/2015). Tale meccanismo si fonda su un bilanciamento tra l’interesse pubblico a incentivare il reinserimento graduale del disoccupato nel mercato del lavoro e la necessità di evitare abusi nell’accesso al trattamento assistenziale.
Nel caso di specie, il soggetto riferisce di aver già percepito, e di essere in procinto di percepire, compensi per cessione del diritto d’autore pari complessivamente a 2.987,97 euro lordi nel corso dell’anno 2025 (di cui 467,47 euro già incassati e 2.520,50 euro in previsione). Tale importo risulta ben al di sotto della soglia dei 5.000 euro lordi, oltre la quale potrebbero operare meccanismi più restrittivi, come la sospensione dell’indennità o l’incompatibilità.
Ne deriva che, salvo il corretto adempimento dell’obbligo informativo mediante NASpI-COM, la prestazione di disoccupazione continuerà a essere erogata, subendo tutt’al più una riduzione temporanea calcolata in base all’80% del reddito presunto dichiarato all’Istituto.
È opportuno precisare che, per la determinazione della soglia, si considera il totale dei compensi lordi percepiti nel corso dell’anno solare, anche se derivanti da prestazioni differenti ma rientranti nell’alveo dell’attività autonoma occasionale. Pertanto, è fondamentale che il percettore di NASpI mantenga un’attenta tracciabilità delle prestazioni effettuate e si attivi con tempestività nella comunicazione all’INPS.
Alla luce di quanto esposto, si conferma che la percezione di compensi da diritto d’autore per un importo inferiore a 5.000 euro lordi annui è compatibile con la NASpI, che potrà continuare a essere corrisposta, eventualmente in forma ridotta. L’aspetto centrale, più che l’importo in sé, è rappresentato dal rispetto dell’obbligo informativo nei confronti dell’INPS, presupposto imprescindibile per la legittima fruizione del beneficio.
In questo senso, la normativa cerca di coniugare il principio di tutela con quello di attivazione, premiando comportamenti trasparenti e orientati alla rioccupazione, anche solo parziale o saltuaria.