Ho svolto l’attività di agente di commercio per la quale ho versato i contributi commercianti (INPS) ed ENASARCO. Ora percepisco le due pensioni ma su quella pagata dall’INPS ho avuto la perequazione (ridotta in base alla somma delle due pensioni), mentre dall’ENASARCO ho ricevuto la perequazione con una percentuale ridotta in base a quella spettante (cioè quella riconosciuta dall’INPS).
Essendo l’ENASARCO un ente di diritto pubblico e non una cassa privata può decidere autonomamente di quanto rivalutare la pensione? Quale è la normativa che gli consente di non riconoscere l’intera percentuale?
pippo tozzoli
La perequazione delle pensioni è il meccanismo che consente di rivalutare l’ammontare dei trattamenti pensionistici, previdenziali e assistenziali adeguandoli all’inflazione in base agli indici ISTAT del costo di vita, con la finalità di mantenere immutato il potere reale di acquisto delle pensioni. Tale indice ha periodicità annuale con decorrenza dal 1° gennaio e prevede un adeguamento percentuale diverso a seconda dell’importo della pensione (con percentuale piena per le pensioni più basse e decrescenti per le pensioni più alte).
L’indicizzazione provvisoria per il 2025 è stata stabilita al 0,8% (salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo), mentre la percentuale di rivalutazione da applicarsi sull’indice provvisorio è pari:
– al 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo (di € 603,40 lordi mensili per il 2025);
– al 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
– al 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo.
La rivalutazione viene attribuita dall’anno successivo a quello di decorrenza della pensione, sulla base dell’importo del cosiddetto “cumulo perequativo” di dicembre dell’anno precedente quello da rivalutare e il calcolo viene effettuato considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare erogate:
– dall’INPS;
– dagli altri Enti diversi dall’INPS (e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata) presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni.
Diversamente, per ENASARCO che, pur svolgendo funzioni di pubblico servizio e operando sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero del Lavoro, è una fondazione previdenziale e assistenziale privata per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i consulenti finanziari le pensioni non si rivalutano automaticamente sulla base dei criteri previsti dalla Legge di Bilancio per i trattamenti erogati da una gestione di previdenza pubblica come l’INPS, ma l’applicazione della perequazione dei trattamenti pensionistici segue regole e criteri diversi deliberati dal proprio Consiglio di Amministrazione.
Per l’anno 2024 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni deliberata dal CdA di ENASARCO è pari al 1,3%, mentre per l’anno 2025 la perequazione delle pensioni ENASARCO non è ancora stata comunicata ufficialmente.


