
Lo scorso 10 giugno innanzi alla Corte Costituzionale, in pubblica udienza, è stata discussa l’eccezione di incostituzionalità della norma che escludeva il divieto di licenziamento durante la pandemia ai lavoratori inquadrati come dirigenti.“Decreto Cura Italia”) aveva disposto il divieto di licenziamento per motivi di natura organizzativa (per “giustificato motivo oggettivo”) nonché dei licenziamenti collettivi. Il divieto, originariamente previsto per 60 giorni, con decorrenza dal 17 marzo 2020, si è protratto per ulteriori 5 mesi e poi ulteriormente prorogato tra metà novembre e fine dicembre 2020. Dal divieto di licenziamento individuale (anche in tutte le sue proroghe), erano stati esclusi i prestatori di lavoro inquadrati nella categoria dirigenziale. Questo perché la normativa speciale faceva espressamente riferimento alla alla legge del 15 luglio 1966 che disciplina i licenziamenti per i dirigenti.
Eppure più di un dirigente licenziato durante il Covid ha deciso di impugnare il provvedimento e diversi tribunali hanno comunque ritenuto di applicare il divieto di licenziamento anche ai dirigenti, facendo uso di un’interpretazione analogica della legge. «Tale interpretazione veniva successivamente cassata dalla Corte di Cassazione – ricorda Marco De Bellis, fondatore dello studio De Bellis & Partners che assiste aziende e manager dal 1987 – la massima corte ha bocciato l’interpretazione con due distinte ordinanze rilevando, correttamente, che non è possibile ricorrere all’interpretazione analogica in materia di leggi speciali (quale è, appunto, la normativa sul temporaneo blocco dei licenziamenti). Con queste premesse, la Suprema Corte aveva trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale al fine di verificare la legittimità della normativa in relazione all’art. 3 della Costituzione sulla scorta della diversità di trattamento, tra dipendenti dirigenti e non». La vicenda è stata discussa all’udienza della Corte Costituzionale del 10 giugno. In quella sede, la difesa del dirigente ha sostenuto l’anticostituzionalità dell’interpretazione che escluderebbe il dirigente dalle tutele previste per gli altri dipendenti. Dal canto suo, la difesa dell’azienda ha sostenuto la legittimità della norma, sulla scorta delle maggiori tutele nel licenziamento da parte del dirigente rispetto alle altre categorie, che legittimerebbero la differenza di trattamento. «In verità, la tesi aziendale appare alquanto opinabile – osserva De Bellis – Se è vero che il dirigente ha generalmente un periodo di preavviso più lungo, infatti, è altrettanto vero che l’indennità risarcitoria prevista in caso di licenziamento ingiustificato è generalmente minore rispetto agli altri dipendenti, soprattutto relativamente ai dirigenti con una breve anzianità (di assunzione). Sotto un diverso ed ulteriore profilo, inoltre, il licenziamento del dirigente è meno tutelato anche nel merito, non essendo possibile il c.d. repechage (l’offerta di un’alternativa posizione lavorativa), obbligatorio nel licenziamento degli altri prestatori di lavoro subordinato.
La conclusione dell’Avvocatura dello Stato, pur con sfumature diverse, è stata nel senso dell’estensione del divieto». La decisione della Corte costituzionale è attesa a breve. «L’eventuale pronuncia di incostituzionalità della limitazione del divieto ai dirigenti – continua De Bellis – comporterebbe la nullità dei licenziamenti intimati agli stessi durante il periodo (di divieto), con il conseguente obbligo per il datore di lavoro di ripristinare il rapporto di lavoro (o, in alternativa, a scelta del dirigente licenziato, di corrispondere un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto percepita), nonché di corrispondere ai dirigenti le mensilità di retribuzione maturate e di provvedere al versamento dei relativi oneri previdenziali».
La nullità dei licenziamenti intimati ai dirigenti durante il cosiddetto. “Divieto Covid” avrebbe effetto su tutti i licenziamenti dei dirigenti avvenuti in quel periodo. L’eventuale accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità della limitazione rappresenterebbe la premessa per ulteriori controversie.
30 giugno 2025 ( modifica il 30 giugno 2025 | 11:51)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
30 giugno 2025 ( modifica il 30 giugno 2025 | 11:51)
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