D’accordo con mia moglie vorremmo donare alla nostra unica figlia tutti i beni (terreni e fabbricati) in suo possesso, compresi quelli di cui non ha la piena proprietà. Si riserverebbe l’usufrutto sulla prima casa e pertinenza. Tra i notai interpellati c’è chi ha sostenuto che non è ammessa la donazione di beni di cui non si è proprietari al 100%. Chi ha ragione? Che fine faranno le detrazioni dei bonus casa di cui sta beneficiando?
I dubbi sollevati dai notai sulla possibilità di donare alla figlia i beni dei quali la moglie del lettore è proprietaria solo per quota, vanno risolti con riferimento al titolo in base al quale si è formata la comproprietà fra la moglie e gli altri soggetti. Se la comproprietà consegue a una successione per causa di morte, nella quale la moglie del lettore è coerede, la Cassazione, con una sentenza del 2016, seguita da altre in senso conforme, ha affermato che «la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante». Se invece la comproprietà deriva, ad esempio, da un atto di acquisto compiuto congiuntamente da più soggetti, la quota appartenente a uno di loro potrà essere liberamente donata (o venduta), a meno che l’atto di acquisto non preveda un diritto di prelazione a favore dei comproprietari. Per quanto riguarda le detrazioni fiscali di cui la moglie fruisce, si dovrà fare presente al notaio incaricato della donazione di scrivere in atto che dell’agevolazione continuerà a fruire la donante.