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Lavori trainanti e trainati: come vengono ripartite le spese

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Nel mio palazzo sono stati effettuati lavori superbonus ex 110%.Vorrei sapere se i lavori trainati conseguenti a quelli trainanti, devono essere corrisposti da ciascun condomino in relazioni alla ripartizione dei millesimi o ai lavori effettivamente eseguiti nel proprio appartamento?

La domanda è molto pertinente, perché la distinzione tra lavori “trainanti” e “trainati” nel Superbonus 110% comporta differenze sostanziali sia dal punto di vista tecnico sia da quello della ripartizione delle spese.
Nel caso di un condominio, i lavori trainanti (per esempio l’isolamento termico dell’involucro o la sostituzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento) riguardano parti comuni dell’edificio. Le spese relative a tali interventi devono essere ripartite in base ai millesimi di proprietà, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1123, primo comma, del Codice civile, salvo che l’assemblea abbia deliberato una diversa ripartizione approvata all’unanimità o che il regolamento condominiale contrattuale disponga diversamente.
Diverso è il caso dei lavori trainati, che sono interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari (ad esempio la sostituzione degli infissi, l’installazione di climatizzatori ad alta efficienza o di schermature solari, o l’impianto fotovoltaico individuale). In questo caso, le spese non vengono ripartite secondo i millesimi, poiché si tratta di lavori che riguardano esclusivamente la singola unità abitativa. Pertanto, ciascun condomino sostiene integralmente e direttamente il costo dei lavori trainati effettuati nel proprio appartamento, e la detrazione spettante (o la cessione del credito, o lo sconto in fattura) spetta solo al condomino che ha sostenuto tali spese.
In sintesi, le spese relative ai lavori trainanti, che interessano parti comuni come facciate, tetti o impianti centralizzati, devono essere ripartite in proporzione ai millesimi di proprietà o secondo il criterio approvato in assemblea; le spese dei lavori trainati, invece, restano a carico esclusivo del proprietario dell’unità immobiliare in cui gli interventi vengono realizzati, in quanto non costituiscono oneri comuni.
In conclusione, ogni condomino contribuisce ai lavori trainanti in base ai propri millesimi di proprietà, mentre i lavori trainati devono essere corrisposti soltanto da chi li ha effettivamente richiesti e realizzati all’interno del proprio appartamento.

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