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ISEE universitario

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Richiesta di ISEEU, il nucleo familiare è costituito da figlio maggiorenne convivente con la madre. Genitori non conviventi, non coniugati, padre residente in Tanzania, iscritto all’AIRE, non presente nel nucleo familiare del figlio.
Non è coniugato né ha altri figli con altra persona, non versa assegni di mantenimento, non è escluso dalla potestà, la sua estraneità economica non è accertata da alcuna amministrazione competente.
Nell’ISEEU si può considerare il padre non attratto nel nucleo familiare del figlio?

Per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi della disciplina vigente, il nucleo familiare di riferimento dello studente.

Nel caso di un nucleo familiare dove è presente un solo genitore mentre l’altro ha riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio ma risulta non convivente e non coniugato con l’altro genitore, per la richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario bisogna compilare il quadro D. 

Nel caso esposto, considerato che l’altro genitore non è né coniugato, né ha altri figli con un’altra persona, non versa assegni di mantenimento, non è escluso dalla potestà e la sua estraneità economica non è accertata da alcuna amministrazione competente, allora è previsto che l’ISEE venga calcolato considerando l’altro genitore come “componente attratta”, non può essere escluso. Il genitore non convivente viene attratto con i suoi patrimoni e redditi e viene considerato come se facesse parte del nucleo familiare del figlio, ma solo per quel che riguarda il calcolo delle prestazioni universitarie.

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