Buonasera,sono una madre di un ragazzo di 17 anni,io vivo con mio figlio ,e il padre di mio figlio vive in un’altra residenza dato che ci siamo lasciati,ma contribuisce alle spese del ragazzo,siccome prendevo l’Adi ma al rinnovo dell’isee mi hanno messo il reddito del mio ex compagno e me l’anno tolto per superamento del reddito,è normale che si deve mettere il reddito sul mio isee.Grazie
Francesca
Secondo la normativa ISEE (art. 3 del Dpcm n. 159/2013) il nucleo familiare è l’insieme dei componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni.
In caso di genitori non conviventi e non sposati tra di loro l’ISEE per le prestazioni dei figli deve essere richiesto con l’ISEE minorenni. In questo modo il genitore non convivente rientra nel nucleo familiare del figlio come componente aggiuntiva o attratta.
In caso di richiesta di presentazione della DSU per prestazioni rivolte a minorenni, il D.P.C.M. prevede che il genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l’altro genitore sia attratto nel nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) è coniugato con persona diversa dall’altro genitore del beneficiario della prestazione
b) ha figli con persona diversa dall’altro genitore del beneficiario della prestazione
c) è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario
d) è escluso dalla potestà sul beneficiario o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
e) è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l’estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).
Qualora il genitore non convivente sia in una delle condizioni di cui alle lettere a) e b), non viene attratto nel nucleo ma della sua condizione economica si tiene conto integrando l’ISEE del nucleo con una componente aggiuntiva.
Tale componente aggiuntiva è calcolata solo per determinate prestazioni (non fa parte cioè dell’ISEE standard) e richiede la compilazione di un modulo aggiuntivo da parte della persona interessata. In particolare, nel caso di richiesta di prestazioni per figli minorenni (o anche per il diritto allo studio universitario), la componente aggiuntiva è riferita al genitore non convivente e non coniugato con il genitore con il quale il beneficiario della prestazione convive.
In questo caso il genitore non convivente viene considerato come se facesse parte del nucleo familiare del figlio, ma solo per quel che riguarda le prestazioni richieste per il minorenne.