Buongiorno, sono proprietario di un fondo commerciale che ha ingresso, indirizzo e numero civico diverso, ma una parte del tetto in verticale è sotto un’altra unita abitativa adiacente di quattro piani. Partecipo alle spese nella tabella nr.1 Generali ma mi viene richiesto anche di partecipare alle spese Tab.nr.10 facciata e tab.nr.11 lav. pavimentazione, è corretto ?
Le fosse biologiche sono di mia proprietà e non sono collegato ad alcun impianto dell’immobile non ho le chiavi del condominio adiacente e non usufruisco di alcun servizio dell’immobile confinante.
Grazie
Luciano
In merito alla richiesta di partecipazione alle spese condominiali, occorre esaminare attentamente la posizione del suo fondo commerciale rispetto al complesso edilizio. Dal momento che l’unità ha ingresso autonomo, numero civico distinto, fosse biologiche di proprietà esclusiva e non è collegata ad alcun impianto comune né usufruisce di alcun servizio condominiale, risulta legittimo sollevare dei dubbi sulla correttezza della sua inclusione in alcune delle spese che le vengono imputate.
La sua partecipazione alle spese generali, previste nella tabella n.1, può risultare corretta qualora il fondo risulti comunque parte integrante, dal punto di vista strutturale, del corpo edilizio principale. Questo avviene, ad esempio, quando l’unità commerciale è posta al piano terra o costituisce la base strutturale di un edificio più ampio, anche se l’accesso è indipendente.
Diverso è il discorso per le spese riferite alla facciata (tabella n.10) e alla pavimentazione (tabella n.11). Se la facciata oggetto di intervento non riguarda la porzione in cui è situato il suo fondo e non vi è alcuna utilità diretta o indiretta da parte sua, la sua inclusione nella relativa spesa potrebbe risultare ingiustificata. Lo stesso vale per gli interventi sulla pavimentazione, qualora questi interessino aree condominiali alle quali lei non ha accesso né diritto d’uso, e che non apportano alcun beneficio funzionale alla sua unità. Va però valutato se la pavimentazione, anche non direttamente utilizzata, sia parte della struttura su cui insiste il fondo, come nel caso di lastrici o coperture.
In definitiva, se il fondo è realmente autonomo sotto il profilo strutturale, funzionale e impiantistico, e non trae alcun beneficio dalle parti comuni interessate dalle spese delle tabelle n.10 e n.11, la richiesta di contribuzione potrebbe non essere fondata. Tuttavia, una valutazione completa richiede l’analisi del regolamento condominiale, delle tabelle millesimali approvate e della documentazione catastale e tecnica dell’edificio.