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Importo complessivo dei lavori o del singolo appalto per il limite di € 70.000,00 ?

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La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2022 sul tema in questione chiarisce che “in altri termini, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000,00 è tenuto ad indicare nel contratto” che tipo di CCNL edile applica. Questa frase mette il dubbio che sia il singolo appalto che deve superare l’importo di € 70.000,00 (anche considerando lavori non edili eseguiti dall’appaltatore) e non l’importo di tutta la spesa sostenuta per l’intervento. E’ così? Inoltre, la soglia va considerata considerando anche l’IVA o solo il corrispettivo pattuito?

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 27 maggio 2022 n. 19/E chiarisce che, con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, il riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai vari bonus edilizi è subordinato all’applicazione, da parte dei datori di lavoro che eseguono i lavori edili, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: il limite dimensionale dei 70.000 euro deve essere parametrato al valore dell’opera complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.
Sono, invece, esclusi dall’applicazione della disposizione in esame (che fa riferimento ai “datori di lavoro”) gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

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