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FONDO ESPERO TFR E PENSIONE

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Sono insegnante di ruolo dal 1 gennaio 2021, vorrei sapere se aderisco al fondo Espero il Tfr sarà versato tutto al fondo? All’età della pensione quale ente erogherà il Tfr e chi la pensione?

Il Fondo Espero è un fondo pensione complementare che come ogni altra forma pensionistica integrativa ha lo scopo di raccogliere in modo sicuro i contributi dei soggetti che vi aderiscono e investirli, per poi erogare, al momento della pensione, una rendita che integri l’assegno pensionistico da previdenza obbligatoria, oppure, nei casi previsti, un capitale per i propri progetti una volta chiusa la vita lavorativa. 

Per il lavoratore subordinato, poi, è prevista anche l’adesione tacita per il conferimento del TFR nel Fondo pensione della propria categoria, attraverso un silenzio assenso qualora entro 6 mesi dall’assunzione non scelga in che modo destinare il TFR (ovvero mantenerlo in azienda o destinarlo alla previdenza complementare).

In ogni caso, il lavoratore può, in qualsiasi momento, decidere di aderire al fondo pensione, compilando il relativo modulo e avviando i versamenti. In quest’ultimo caso il TFR maturato fino al momento del passaggio al fondo pensione resta in azienda, mentre gli accantonamenti successivi vanno alla previdenza complementare.

Ciò comporterebbe vantaggi significativi, soprattutto in termini di rendimenti potenzialmente più elevati nel lungo termine rispetto al mantenimento del TFR in azienda e agevolazioni fiscali.

Una volta raggiunti i requisiti di legge per il pensionamento (anche anticipato), il fondo può erogare le proprie prestazioni, sulla base del capitale accumulato negli anni, comprensivo dei rendimenti, e al netto di imposte e spese. 

In particolare, in caso di lavoratore pubblico, il Fondo Espero eroga pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico al raggiungimento:

  • dell’età pensionabile stabilita dall’ente che gestisce la previdenza pubblica e ove sia cessata l’attività lavorativa e vi sia un’iscrizione per almeno 5 anni al fondo pensione (anche se, laddove non sia integrato il requisito dei 5 anni di iscrizione è sempre prevista la possibilità, alla cessazione del rapporto di lavoro, riscattare la posizione accumulata);
  • di almeno 15 anni di partecipazione al Fondo (ridotti a 5 anni nei primi 15 anni dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività), in caso di cessazione dell’attività lavorativa, nonché in presenza di un’età inferiore di non più di 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia.

Per i lavoratori privati, invece, il Fondo Espero eroga la pensione complementare solo laddove il lavoratore risulti in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per la pensione di vecchiaia (o anticipata) e risulti iscritto da almeno 5 anni a una qualsiasi forma di previdenza complementare.

Nel corso del periodo di accumulo (e, dunque, prima del pensionamento) è possibile per l’insegnante dipendente pubblico richiedere una liquidazione anticipata dell’intera posizione accumulata o di parte della stessa nel Fondo Espero dopo almeno 8 anni di iscrizione:

  • spese sanitarie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti
  • spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua; 
  • acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;

Nell’ipotesi di anticipazione l’iscritto ha comunque facoltà di reintegrare la propria posizione attraverso un successivo versamento.

In caso di cessazione del rapporto lavorativo prima del raggiungimento dell’età pensionabile o dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, l’iscritto al Fondo Espero potrà chiedere il riscatto del montante maturato.

In caso di decesso dell’associato pubblico prima del suo pensionamento la posizione maturata nel Fondo Espero può essere riscattata dai seguenti soggetti:

  • dal coniuge;
  • in mancanza del coniuge, dai figli;
  • in mancanza del coniuge e dei figli, dai genitori (ove fiscalmente a carico dell’iscritto);
  • in mancanza dei suddetti soggetti, dal beneficiario precedentemente designato dall’iscritto;
  • qualora mancassero tutti i soggetti sopra descritti la posizione resta acquisita al Fondo Pensione.

Diversamente, per l’insegnante privato l’anticipazione può essere richiesta sempre a determinate condizioni per un ammontare percentuale della posizione accumulata (TFR, contributi del lavoratore e del datore e rendimenti del comparto di investimento).

In particolare, può essere richiesta l’anticipazione delle somme versate e dei relativi rendimenti:

  • in qualsiasi momento per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli (fino ad un massimo del 75% dell’ammontare accumulato);
  • in seguito ad 8 anni dall’iscrizione al Fondo per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa per sé o per i propri figli (fino ad un massimo del 75% dell’ammontare accumulato);
  • dopo 8 anni dall’iscrizione al Fondo per qualsiasi altra esigenza dell’aderente (fino ad un ammontare massimo del 30% della posizione accumulata).

Il totale delle diverse anticipazioni richieste non può essere di importo superiore al 75% della posizione individuale accumulata.

Anche il riscatto del montante maturato prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione, per i dipendenti privati che abbiano aderito al Fondo Espero non può avvenire sempre per l’intera somma accumulata, potendo avvenire:

  • fino al 50% dell’ammontare complessivo stazionato presso il Fondo, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi; nonché in caso di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria sia in caso di cessazione dell’attività lavorativa che in continuità del rapporto di lavoro, in caso di cassa integrazione guadagni a zero ore della durata di almeno 12 mesi;
  • fino al 100% della posizione accumulata presso il Fondo in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. 

Nel caso in cui al lavoratore manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti di pensionamento, potrà richiedere direttamente la prestazione pensionistica e non il riscatto totale dell’ammontare.

In caso di decesso dell’iscritto privato in attività di servizio, la posizione potrà essere riscattata:

  • dai beneficiari dallo stesso designati o, in mancanza di una specifica manifestazione di volontà dell’aderente, dagli eredi testamentari;
  • in assenza di una disposizione testamentaria, dagli eredi legittimi. 
  • in assenza altresì di eredi legittimi, la posizione resterà acquisita al Fondo Pensione.

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