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Figlio maggiorenne, nel nucleo della madre, non convivente, tasse universitarie

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Il figlio è maggiore di 24 anni, studente universitario in regola, a carico dei propri genitori divorziati, ma nel nucleo della madre. Spostando la residenza in una sede diversa dalla casa della madre, questo che impatto ha sulle tasse universitarie? Le paga comunque in base al reddito della madre, o si somma anche il reddito del padre?

Melissa

Per la richiesta delle prestazioni universitarie è necessario compilare il quadro C della DSU.

Nella prima sezione bisogna inserire il Codice Fiscale del componente del nucleo per cui si intendono richiedere prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Nella seconda sezione è necessario barrare la casella corrispondente alla situazione familiare del beneficiario, scegliendo fra una delle seguenti:

1- “i genitori dello studente universitario sono tutti presenti nel nucleo familiare di cui al quadro A oppure nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta separato legalmente e non convivente”

2- “nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”

3- “i genitori, coniugati tra loro o conviventi, non sono presenti nel nucleo di cui al quadro A”

4- “i genitori, non coniugati tra loro e non conviventi, non sono presenti nel nucleo di cui al quadro A”.

Nella terza sezione invece bisogna valutare l’autonomia dello studente universitario.

Ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente universitario è considerato autonomo se contestualmente presenta due requisiti:

1- “lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima”

2- “lo studente presenta una adeguata capacità di reddito”

Lo studente non è considerato autonomo al fine della richiesta di prestazioni del diritto allo studio universitario nel caso in cui non abbia nessuno dei due requisiti o presenti anche uno soltanto. In tal caso, lo studente, se non ha incluso i genitori nel nucleo familiare indicato nel quadro A, è da considerarsi come parte del nucleo familiare di essi; cioè è come se, ai fini delle prestazioni per il diritto allo studio universitario, venisse “attratto” nel nucleo della famiglia di origine.

Nel caso esposto, quindi, anche se il ragazzo sposta la residenza in una sede diversa dalla casa della madre, per richiedere la DSU per prestazioni allo studio universitario “viene attratto” dal nucleo familiare della madre.

Infine, per definire la questione “genitori divorziati e se il reddito del padre deve essere sommato all’isee della madre” si può fare riferimento alla Faq sull’isee A_4 del 03/03/2015 (aggiornato il 26/01/2016) che specifica che in presenza di genitori divorziati, in caso di richiesta di DSU per prestazioni universitarie, “non si genera la componente attratta o aggiuntiva. Pertanto, nel caso di prestazioni per il diritto allo studio universitario, se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore divorziato ha una diversa residenza, si dovranno barrare: 

” La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”); 

” La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esistenza di un provvedimento del giudice”.

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