Salve. Ho una partita iva in regime forfettario.
Ho da poco iniziato a prendere commissioni per illustrazioni tramite una piattaforma. Ho ricevuto la mia prima commissione e pagamento con Paypal.
Il pagamento viene effettuato prima di iniziare il disegno, ma dovrei emettere la fattura elettronica perché ho già ricevuto i soldi.
Il problema è che né il sito né Paypal mi forniscono abbastanza dati del cliente per poter compilare la fattura, perché tutto quello che vedo è il nome del cliente (che potrebbe anche essere fittizio), e la sua mail. Avendo modo di contattare questo cliente su Instagram, ho provato a chiedere i vari dati necessari, ma ovviamente non vuole darmeli per restare anonimo, trattandosi di operazioni online e tra diversi paesi.
Facendo diverse ricerche, ho scoperto che potrei emettere un’autofattura in mancanza dei dati del cliente, ma anche in questo caso non so come procedere, come compilarla, e in particolare il “Tipo di documento” da selezionare, perchè non trovo istruzioni di questo caso specifico da nessuna parte.
Questo è un problema che al 99% si ripresenterà con ogni commissione, perché nessun acquirente vorrà darmi i suoi dati. Come posso procedere?
Le operazioni di commercio elettronico sono assimilate alle vendite per corrispondenza (Risoluzione AdE n. 274/E/2009), pertanto, sono soggette all’obbligo di fatturazione se eseguite nei confronti di soggetti passivi IVA, mentre, se l’acquirente è un consumatore finale “privato”, all’obbligo di registrazione dei corrispettivi.
In particolare, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo), del DPR 696/1996, per i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico vige l’esonero dall’invio telematico degli stessi che, comunque, devono essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del DPR 633/1972 (Dm 10 maggio 2019).
Pertanto, se le operazioni interessate rientrano nel commercio elettronico e sono effettuate nei confronti di consumatori finali non titolari di P.IVA, i corrispettivi ricevuti sono annotati nel registro di cui al citato articolo 24, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente, il quale, in tal caso, dovrà fornire i dati necessari.