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Dividendi Stellantis: regime di doppia tassazione

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Dal 2022 ho avuto la doppia tassazione del dividendo Stellantis. Ho letto che la tassazione italiana deve tenere conto del 15% applicato in Olanda, mentre io ho pagato sempre il 26%. La banca ha sbagliato? Ci sono delle sentenze della Cassazione che vietano la doppia tassazione?

A partire dal 2022, i dividendi distribuiti da Stellantis N.V., società con sede nei Paesi Bassi, sono stati assoggettati a una ritenuta del 15% in Olanda e successivamente a una tassazione del 26% in Italia tramite imposta sostitutiva, come previsto per i dividendi di fonte estera.
Tale doppia imposizione risulta non conforme alle disposizioni convenzionali tra l’Italia e i Paesi Bassi, nonché ai principi espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la Cassazione, sent. n. 25698/2022, ha chiarito che “il contribuente ha diritto al credito d’imposta per l’imposta estera pagata, anche qualora i dividendi siano tassati in Italia con imposta sostitutiva e non concorrano al reddito complessivo”.
La successiva Cass. n. 10204/2024 ha ribadito che “il credito d’imposta non può essere negato solo in ragione del meccanismo di tassazione nazionale, essendo vincolante la normativa convenzionale internazionale”.
Tali orientamenti si applicano espressamente ai dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia e assoggettati a ritenuta alla fonte estera.
Quindi, In presenza di ritenuta estera effettivamente subita, il contribuente ha diritto a ottenere il riconoscimento del credito d’imposta o il rimborso della parte eccedente di imposta pagata in Italia. Il comportamento dell’intermediario (banca) che ha applicato l’intero 26% può quindi aver determinato un’indebita imposizione complessiva del 41%.
Si consiglia pertanto di procedere con una richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione relativa alla ritenuta estera e facendo riferimento alla giurisprudenza di Cassazione sopra richiamata.

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