Buongiorno, nel mese di luglio 2025 ho fatto installare la presa per la ricarica auto nel box della mia abitazione primaria; non riesco a capire se sono ancora attive le detrazioni e/o agevolazioni fiscali per questo tipo di intervento.
Ringrazio per la risposta e saluto cordialmente
Antonella
Il quesito riguarda la possibilità, per una persona fisica che nel luglio 2025 ha sostenuto la spesa per l’installazione di una presa (wallbox) destinata esclusivamente alla ricarica privata di un veicolo elettrico nel box pertinenziale della propria abitazione principale, di fruire di detrazioni o altre agevolazioni tributarie vigenti a quella data. Il profilo giuridico da esaminare concerne le agevolazioni specifiche per le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica disciplinate: dal Decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, art. 16ter; dal Decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), art. 119, commi 8 e 8bis (Superbonus).
Normativa applicabile al caso concreto: Art. 16ter D.L. 63/2013 secondo cui la detrazione del 50 % (fino a € 3.000, in 10 rate annuali) era espressamente limitata alle spese sostenute «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021». Tale disposizione non è più in vigore. Per una spesa sostenuta nel 2025 l’art. 16ter non è utilizzabile. Invece, l’art. 119 D.L. 34/2020 Superbonus (infrastrutture di ricarica quale intervento trainato) stabilisce come regola generale (comma 8) che la detrazione spetta solo quando l’installazione della colonnina avviene «congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1» (isolamento termico delle superfici opache, sostituzione degli impianti di climatizzazione, sismabonus) e nelle stesse percentuali previste per tali interventi nell’anno di spesa; si applicano inoltre i limiti di spesa (€ 2.000 / € 1.500 / € 1.200 a seconda del tipo e numero di colonnine). Il comma 8bis consente di portare in detrazione anche le spese sostenute «entro il 31 dicembre 2025», fissa la percentuale al 110 % per il 2022, 90 % per il 2023, 70 % per il 2024 e 65 % per il 2025, ma si applica solo ai soggetti tassativamente indicati: Condomìni, Persone fisiche aventi diritto alla detrazione su parti comuni o sulle singole unità all’interno dello stesso condominio o edificio, Taluni enti del terzo settore (comma 9, lett. dbis). Non rientrano, invece, le persone fisiche che intervengono su edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti (comma 9, lett. b). Nel caso prospettato dal quesito, se l’immobile è un’abitazione unifamiliare (o unità funzionalmente indipendente con accesso autonomo) il proprietario, in assenza di un intervento trainante agevolato Superbonus ancora ammesso nel 2025, non potrà beneficiare di alcuna detrazione specifica per la sola wallbox. Se, invece, l’unità abitativa è ubicata in un condominio e l’installazione della presa di ricarica è realizzata sulle parti comuni oppure nella singola autorimessa/box facente parte del condominio, ed è effettuata contestualmente ad almeno un intervento trainante Superbonus eseguito dal condominio nel rispetto dei requisiti tecnici ed energetici dell’art. 119, allora il contribuente potrà usufruire della detrazione del 65 % (ultima aliquota prevista per le spese 2025) nei limiti di: € 2.000 per singola colonnina riferita ad edificio unifamiliare o unità funzionalmente indipendente (non applicabile nel caso in esame), € 1.500 se il condominio installa fino a 8 colonnine, € 1.200 se il condominio installa più di 8 colonnine. La detrazione deve essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo (comma 8). 3. Modalità di fruizione e adempimenti (qualora ricorrano le condizioni di cui sopra): pagamento della spesa mediante bonifico parlante da cui risultino causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA/codice fiscale dell’impresa.
In definitiva, la sola installazione nel 2025 di una wallbox su abitazione principale NON agevolata se l’edificio è unifamiliare o unità indipendente e manca l’abbinamento con un intervento trainante. È potenzialmente agevolata al 65 %, in 4 rate annuali, con i limiti di spesa sopra indicati, solo se l’intervento è trainato da un intervento Superbonus ancora ammesso nel 2025 e l’immobile ricade nelle tipologie soggettive e oggettive ammesse dal comma 8bis (condominio). In assenza delle condizioni trainante/trainato prescritte dall’art. 119, per la spesa sostenuta nel luglio 2025 non risulta, allo stato della normativa vigente, alcuna specifica detrazione fiscale o agevolazione tributaria applicabile.