Home / Economia / Detrazione fiscale

Detrazione fiscale

//?#

Salve sono Giovanna, vivo con mio fratello, quindi sono nel suo stato di famiglia; mio fratello ha pensione per i contributi versati, io percepisco l’assegno sociale. Volevo sapere se mio fratello può chiedere la detrazione sulle mie spese sanitarie e, se sì, come fare? Sono andata in un CAF ma mi hanno detto che non è possibile, altri invece dicono che si può. Ringrazio e aspetto una risposta. Cordiali saluti

Giovanna

Il quesito riguarda la detraibilità ai fini dell’IRPEF delle spese sanitarie riferite ad una persona fisica titolare di assegno sociale, convivente con il fratello pensionato.
L’ Articolo 15, comma 1, lettera c), DPR 917/1986 riconosce una detrazione del 19 % dall’imposta lorda per “le spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11”. La detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto l’onere “anche nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico” (richiamo implicito all’articolo 12). L’Articolo 12, comma 1, lettera d) e comma 2, DPR 917/1986 afferma che, tra gli “altri familiari”, rientrano i fratelli e le sorelle; la detrazione per carichi di famiglia è ammessa se tali soggetti:
(i) convivono con il contribuente oppure
(ii) ricevono da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimento del giudice; il familiare è considerato “a carico” se il suo reddito complessivo non supera 2.840,51 euro lordi annui (4.000 euro se di età non superiore a 24 anni).
L’Articolo 15, comma 2, DPR 917/1986 estende la detrazione, entro il limite annuo di 6.197,48 euro e sempre al netto della franchigia di 129,11 euro, “alle spese sanitarie sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo” (cioè non fiscalmente a carico) “affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”. La detrazione spetta “per la parte che non trova capienza nell’imposta” dovuta dal soggetto malato; se quest’ultimo non presenta dichiarazione perché privo di imposta, l’intero onere (entro il limite) può essere detratto dal familiare che lo ha sostenuto.
L’ Articolo 5, commi 3 e 3-bis, D.Lgs. 175/2014 stabilisce che In caso di utilizzo del modello 730 precompilato, il controllo formale sulle spese sanitarie è effettuato dall’Agenzia delle entrate solo in presenza di modifiche o incoerenze; il CAF/professionista verifica la corrispondenza con i dati rilevati dal Sistema Tessera Sanitaria. Quanto al caso posto dal quesito, nell’ ipotesi in cui la titolare di assegno sociale sia fiscalmente a carico del fratello e sussistono i seguenti Requisiti:
(i) Convivenza risultante dallo stato di famiglia;
(ii) Reddito complessivo del beneficiario dell’assegno non superiore a 2.840,51 euro;
(iii) l’assegno sociale, non imponibile ai fini IRPEF, non concorre a formare il reddito, si avrà che il fratello può detrarre il 19 % delle spese sanitarie eccedenti 129,11 euro senza alcun tetto massimo. Le spese vanno indicate nel quadro E del modello 730/Redditi PF (righi E1-E3 a seconda della tipologia).
Adempimenti:
1. Fattura/scontrino intestata al familiare a carico con indicazione del suo codice fiscale; se la spesa è pagata dal fratello è sufficiente la prova del versamento (non richiesta se la spesa confluisce nella precompilata).
2. Se il documento di spesa è intestato al fratello, occorre comunque riportare il codice fiscale della persona assistita.
3. Conservazione per 5 anni dei documenti originali (salvo presentazione 730 precompilato senza modifiche).
Nell’ipotesi in cui la titolare di assegno sociale NON sia fiscalmente a carico, la detrazione è possibile solo se sono contemporaneamente soddisfatte le condizioni dell’articolo 15, comma 2:
(i) La persona deve rientrare fra i “familiare ex art. 12” (il rapporto di fratellanza è idoneo);
(ii) Deve essere affetta da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket (certificato ASL);
(iii) Le spese detraibili devono riferirsi esclusivamente a tali patologie;
(iv) Limite annuo complessivo di 6.197,48 euro, sempre al netto della franchigia di 129,11 euro.
Per la parte di spesa che trova capienza nell’eventuale imposta dovuta dalla persona malata la detrazione spetta a lei; la parte residua, fino al tetto indicato, spetta al fratello. Poiché la titolare dell’assegno sociale non presenta dichiarazione ed è priva di imposta, il fratello potrà normalmente detrarre l’intero importo ammesso.
Adempimenti aggiuntivi:
1. Certificazione ASL che attesti il codice esenzione per patologia;
2. Il documento di spesa deve essere intestato al fratello e riportare il codice fiscale della sorella; se intestato alla sorella, questa deve annotare in autocertificazione (sul documento o in foglio allegato) che la spesa è stata sostenuta dal fratello, specificando l’importo;
3. Indicazione nel modello 730/Redditi PF al rigo E1/E2/E3 con “codice 2” (spese per familiari non a carico affetti da patologie esenti).
Nell’ipotesi in cui la titolare di assegno sociale non sia a carico e non sia affetta da patologie esenti In assenza di entrambe le condizioni (carico fiscale o patologia esente), il fratello non può portare in detrazione le spese sanitarie intestate alla sorella: l’articolo 15 non prevede ulteriori eccezioni.

Fonte Originale