Buongiorno. Per usufruire della detrazione fiscale nel 730 limitatamente ai casi di codice 1 (canone libero) e codice 2 (concordato) il contribuente locatario, beneficiario della detrazione, oppure uno dei suoi familiari devono per forza cambiare residenza oppure è possibile dimostrare al fisco la dimora abituale anche con bollette o utenze varie senza per forza cambiare la residenza ?
Angelo
Il quesito riguarda i requisiti soggettivi e oggettivi per fruire, tramite il modello 730, della detrazione IRPEF per canoni di locazione prevista dall’art. 16, commi 01 e 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nelle ipotesi di contratti:
– a canone “libero” stipulati ex art. 2, comma 1, L. 9 dicembre 1998, n. 431 (codice 1);
– a canone “concordato” stipulati ex art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2-3, L. 431/1998 (codice 2).
La questione verte sull’individuazione dell'”abitazione principale” ai fini di tale detrazione e, in particolare, sull’eventuale necessità del trasferimento della residenza anagrafica rispetto alla sufficiente dimora abituale nell’immobile locato.
Normativa applicabile: Art. 16 TUIR
a) Commi 01 e 1 riconoscono una detrazione forfetaria ai “soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale”.
b) Il comma 1-quinquies stabilisce che: «Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente».
Distinzione fra dimora abituale e residenza anagrafica
Il legislatore, nel definire l’abitazione principale, fa esclusivo riferimento alla “dimora abituale”, senza menzionare l’iscrizione anagrafica. Ciò vale per le detrazioni di cui ai commi 01 e 1 (canone libero o concordato). Diversamente, altri commi del medesimo art. 16 richiedono espressamente il trasferimento della residenza anagrafica (es. comma 1-bis per i lavoratori dipendenti che si spostano nel comune di lavoro e comma 1-ter per i giovani fino a 31 anni). L’esplicito richiamo alla residenza in tali fattispecie rafforza l’interpretazione secondo la quale, laddove il legislatore ha voluto subordinare il beneficio al cambio di residenza, lo ha previsto espressamente.
Collegamenti sistematici: Art. 43, comma 2, cod. civ. identifica la residenza nel luogo in cui la persona «ha la dimora abituale», ma nel TUIR l’uso del solo concetto di dimora evidenzia che l’iscrizione anagrafica costituisce mera presunzione legale, superabile con prova contraria. In ambito fiscale, numerose disposizioni (si pensi all’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR per gli interessi su mutuo “prima casa” o alla normativa IMU) accomunano abitazione principale e dimora abituale, lasciando al contribuente la possibilità di dimostrare la situazione di fatto con elementi oggettivi
Per la detrazione di cui ai commi 01 e 1 dell’art. 16 TUIR:
– la legge esige che l’immobile locato sia “adibito ad abitazione principale”, cioè che il conduttore o i suoi familiari «dimorino abitualmente» nell’unità;
– non richiede in via tassativa l’iscrizione anagrafica presso quell’immobile.
Pertanto il contribuente può fruire della detrazione anche senza effettuare il cambio di residenza, purché sia in grado di dimostrare l’effettiva dimora abituale. Ai fini di eventuali controlli documentali, il contribuente potrà produrre, ad esempio:
– contratto di locazione registrato;
– utenze domestiche (luce, gas, acqua, internet) intestate e pagate dal conduttore;
– documenti di corrispondenza, polizze, consegne a domicilio, attestanti l’effettivo utilizzo dell’immobile;
– altri elementi oggettivi (consumi energetici compatibili con un uso continuativo, dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000).
Tali mezzi di prova sono ritenuti idonei dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza per accertare la dimora abituale quando difforme dalle risultanze anagrafiche.
Riepilogo dei diversi casi :
(i) Detrazioni commi 01 e 1 (contratti a canone libero o concordato): sufficiente dimora abituale; la residenza anagrafica può agevolare la prova ma non è condizione legale.
(ii) Detrazione comma 1-bis (lavoratori dipendenti che si trasferiscono per lavoro): necessario il trasferimento della residenza anagrafica nel nuovo comune.
(iii) Detrazione comma 1-ter (giovani 20-31 anni): necessario che l’unità immobiliare “sia destinata a propria residenza” ed espressamente diversa da quella dei genitori; occorre dunque la residenza anagrafica.
In conclusione, per i contratti di locazione a canone libero (codice 1) o a canone concordato (codice 2) rientranti nei commi 01 e 1 dell’art. 16 TUIR, la detrazione IRPEF può essere riconosciuta anche in assenza di trasferimento di residenza anagrafica, purché l’immobile sia effettivamente utilizzato come dimora abituale dal contribuente o dai suoi familiari. La prova di tale utilizzo può essere fornita con qualsiasi idonea documentazione di fatto (utenze, corrispondenza, consumi, ecc.). L’obbligo di iscrizione anagrafica sussiste, invece, soltanto nelle ipotesi particolari disciplinate dai commi 1-bis e 1-ter.