Mio figlio invalido al 100% e inabile al lavoro sta chiedendo la pensione 335 in base ai contributi versati (16 anni in part-time in Poste Italiane) e mi chiedo se ciò potrebbe impedirgli di ottenere la reversibilità della pensione del genitore alla morte del de cuius.
Arianna
La legge 335/95 consente ai dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) di presentare domanda di pensione di inabilità in caso di aggravamento della salute che non consente la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Per poter accedere alla pensione di inabilità, il dipendente pubblico deve:
- avere un’anzianità contributiva di almeno cinque anni (di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la decorrenza del trattamento pensionistico;
- aver cessato il proprio rapporto di lavoro per risoluzione per infermità non dipendente da causa di servizio;
- vedersi riconoscere uno stato di impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi prestazione di lavoro.
Tale beneficio ove riconosciuto dall’INPS decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto (o dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della richiesta, se avanzata in seguito alla cessazione del rapporto). Inoltre, tale pensione che viene corrisposta sino alla morte del pensionato ed è reversibile ai superstiti prevede il diritto all’attribuzione di un bonus o di un’anzianità convenzionale nei limiti di un’anzianità contributiva complessivamente non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
Al tempo stesso, la pensione per inabilità al lavoro è cumulabile con la pensione di reversibilità del genitore pensionato deceduto (oltreché con la pensione indiretta nel caso in cui il genitore sia deceduto prima del raggiungimento dell’età pensionabile ed abbia maturato i requisiti contributivi minimi) nel caso in cui, al momento del decesso, il figlio maggiorenne inabile al lavoro è a suo carico (quando il superstite non autosufficiente economicamente ed è mantenuto abitualmente dal defunto o quando è con lui convivente al momento del decesso).
La pensione di reversibilità o indiretta può altresì essere riconosciuta in quota percentuale (anche in via cumulabile con i redditi del beneficiario in misura differente in base ai limiti reddituali stabiliti dalla legge) al coniuge e ai figli:
- minorenni alla data del decesso dell’assicurato/pensionato;
- maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non lavorano (o che svolgono un’attività lavorativa con reddito annuo non superiore al trattamento pensionistico annuale minimo) e che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
- maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non lavorano (o che svolgono un’attività lavorativa con reddito annuo non superiore al trattamento pensionistico annuale minimo) e che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26° anno di età.