A proposito della vostra risposta su L’Economia del 24 marzo scorso – relativa al trattamento della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie in caso di vendita del fabbricato – vorrei sapere se la scrittura privata autenticata, successiva al rogito, che dà atto dell’accordo delle parti a mantenere i bonus ristrutturazione in capo al venditore va registrata. E va fatta in carta da bollo? La spesa del 2024, già intestata al compratore da parte dell’amministratore, spetta quindi al venditore?
La norma generale prevede che, salvo accordo tra le parti, la
vendita dell’immobile ristrutturato comporta anche l’automatico trasferimento
del diritto alla detrazione in capo all’acquirente. Il 14 aprile scorso la
rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rispondendo a una quesito analogo,
ha precisato che, in mancanza di accordo formalizzato nell’atto di trasferimento
dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non
utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio
o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le
parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva
sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi deve essere coerente con quanto indicato nell’accordo
successivamente formalizzato; in pratica solo uno tra venditore e acquirente può
sfruttare la detrazione. Non è richiamato l’obbligo alla registrazione
dell’accordo; quanto al bollo per gli atti autenticati si pagano 16 euro tranne
nel caso in cui si tratti di dichiarazioni necessarie per ottenere benefici per
i non abbienti. Infine la risposta dell’Agenzia chiarisce, rifacendosi a quanto
previsto dalla Circolare 7/2021 che, nell’ipotesi in cui un contratto di
compravendita di un immobile stipulato nel medesimo anno di sostenimento della
spesa preveda che la detrazione rimanga in capo al cedente che ha sostenuto la
spesa, quest’ultimo fruirà dell’intera quota della detrazione, quindi la
risposta a quest’ultimo quesito del lettore è positiva. Sarà necessario
comunicare all’amministratore il contenuto dell’accordo intervenuto tra le parti
allegandone una copia per una corretta imputazione della detrazione.
Con la consulenza di Gino Pagliuca