In un condominio dove è presente una mansarda con struttura portante in travi di legno, come devono essere ripartite le spese di riparazione al tetto, tenuto conto che la parte inferiore del tetto stesso, rifinita con perline di legno, costituisce anche il soffitto della mansarda?
Marco
Salvo esplicita attribuzione del regolamento, la titolarità della mansarda o del sottotetto non influisce sulla proprietà del tetto. Quindi, solo in presenza di una clausola del regolamento condominiale che stabilisce anche la proprietà esclusiva del tetto condominiale al proprietario della mansarda, in tal caso spetta a quest’ultimo le spese di manutenzione. Diversamente, il tetto resta una parte comune e, di conseguenza, come sottolineato in giurisprudenza, le relative spese vanno ripartite tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell’art. 1123 c.c. trattandosi di bene rientrante, per la funzione necessaria all’uso collettivo, tra le cose comuni, in quanto deputato a preservare l’edificio condominiale da agenti atmosferici e non riconducibile, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa (App. Genova 12 luglio 2022, n. 825). Difatti, il tetto o la facciata costituiscono le strutture essenziali ai fini dell’esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato e sono destinate a servire in maniera eguale ed indifferenziata le varie unità immobiliari dell’edificio (App. Bari 15 maggio 2020, n. 706).