Mia moglie ed io possediamo un appartamento di proprietà oltre a quello in cui risiediamo. I due appartamenti sono ubicati in comuni diversi. Naturalmente, sull’immobile non di residenza, assolviamo regolarmente al pagamento dell’IMU senza alcuna agevolazione. In questo secondo appartamento abita uno dei nostri figli, ma non vi ha ancora stabilito la residenza anagrafica.
Una volta che sposta formalmente la residenza in questo fabbricato, se procediamo alla stipula e alla registrazione di un contratto di comodato, avremmo diritto ad una esenzione o per lo meno a una riduzione IMU?
Massimo R.
L’art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) prevede la riduzione al 50% della base imponibile ai fini IMU «per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».
I requisiti che la norma impone, pertanto, sono sei e, al fine di poter fruire della riduzione, devono sussistere congiuntamente:
- Il fabbricato non deve essere «di lusso» e pertanto non può essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;
- Comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (quindi genitori e figli);
- Il comodante (colui che cede il bene in comodato) deve possedere in Italia il solo immobile abitativo oggetto di comodato e tutt’al più, in aggiunta, la sola casa in cui abita;
- Il contratto di comodato deve essere registrato;
- Il comodatario (colui che riceve il bene in comodato) deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell’immobile oggetto di comodato;
- Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato il fabbricato concesso in comodato.
Nel caso posto dal lettore, non risultando rispettato quest’ultimo requisito, non è possibile fruire della prevista riduzione.

