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Climatizzatore

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Vorrei installare un impianto di climatizzazione a pompa di calore in un appartamento in zona Udine per sfruttare un impianto fotovoltaico appena installato.
La casa è anni ’60 in classe G, a quali agevolazioni ho diritto?

Livio

Il quesito concerne la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali per l’installazione, su un’unità immobiliare residenziale autonoma in classe energetica G, di un nuovo impianto di climatizzazione a pompa di calore che sfrutti l’elettricità prodotta da un impianto fotovoltaico già realizzato.
Normativa applicabile e relative condizioni.
1. Ecobonus – art. 14 D.L. 63/2013
Oggetto. Detrazione per interventi che incrementano l’efficienza energetica di edifici esistenti, tra cui la “sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore anche reversibili” (comma 2.1).
Aliquota. 65 % per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 quando si installa una pompa di calore che sostituisce un impianto esistente e rispetta i livelli di prestazione minimi (classe A di prodotto secondo Reg. UE 811/2013). L’aliquota si riduce al 50 % qualora non siano rispettati tali requisiti o si rientri in fattispecie espressamente previste al comma 2.1.
Limite di spesa. 30 000 € per unità immobiliare (comma 1-bis) riferito all’intervento di sostituzione dell’impianto; il tetto è onnicomprensivo e include smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
Requisiti tecnici essenziali.
– Pre-esistenza di un impianto di climatizzazione funzionante (condizione tassativa per l’Ecobonus, fatta eccezione per solare termico o biomassa).
– Pompa di calore almeno in classe A di prodotto.
– Risparmio di energia primaria (PES) e 20 % se si fruisce del comma 1 (riqualificazione globale).
Adempimenti
a) Asseverazione di tecnico abilitato circa rispetto dei requisiti;
b) Trasmissione all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine lavori, della “scheda descrittiva” e dell’APE (o attestato di qualificazione energetica, se APE non dovuto);
c) Bonifico “parlante” con ritenuta d’acconto.
Fruizione. Detrazione in dichiarazione IRPEF in 10 quote annuali uguali; alternativa, fino al 2024, cessione del credito/sconto in fattura, nei limiti di capienza residui dopo il D.L. 11/2023.
2. Bonus “recupero del patrimonio edilizio” (cd. Bonus casa) – art. 16-bis, comma 1, lett. h) TUIR
Oggetto. Detrazione per “lavori finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati su fonti rinnovabili di energia”. L’installazione di una pompa di calore, anche senza sostituzione di impianto preesistente, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria (o ristrutturazione) agevolabili.
Aliquota. 50 % delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024; dal 1° gennaio 2025 la percentuale rimane fissata al 36 % salvo proroghe normative.
Limite di spesa. 96 000 € per unità immobiliare per ciascun periodo agevolato.
Requisiti. Non è richiesto un livello minimo di efficienza energetica, né la pre-esistenza di impianto; occorre però che l’opera sia assentita dai titoli edilizi necessari (CILA/SCIA, se dovuti) e che i pagamenti avvengano con bonifico “parlante”.
Adempimenti. Comunicazione ENEA (se l’intervento comporta risparmio energetico), conservazione fatture, quietanze, documentazione urbanistica.
Fruizione. Detrazione in 10 rate annuali; possibili, entro la cornice di cui al D.L. 11/2023, cessione del credito o sconto in fattura.
3. Superbonus – art. 119 D.L. 34/2020
Oggetto. Detrazione maggiorata per specifici interventi “trainanti”, tra cui, per edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo, la “sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, ivi compresi quelli ibridi o geotermici” (comma 1, lett. c).
Aliquota e finestra temporale.
– Spese 1° gennaio-31 dicembre 2024: 70 %;
– Spese 1° gennaio-31 dicembre 2025: 65 %.
Limite di spesa. 30 000 € per l’intervento trainante di sostituzione su unità indipendente/unifamiliare (comma 1, lett. c).
Requisiti stringenti.
a) Sostituzione (non semplice nuova installazione) di un impianto esistente;
b) Miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (o conseguimento della classe più alta) attestato da APE ante e post intervento;
c) Rispetto di prezzi massimi per tipologia di intervento (DM “Requisiti tecnici” 6 agosto 2020);
d) Asseverazione tecnica e congruità delle spese;
e) Visto di conformità sui presupposti della detrazione.
Fruizione. Detrazione in 4 quote annuali (per spese 2024-2025) o opzione di cessione/sconto subordinata alle limitazioni introdotte dal D.L. 11/2023.
Attenzione. In assenza di dati sull’impianto da sostituire e sull’APE, non è possibile affermare ex ante che l’intervento godrà del Superbonus; è solo potenzialmente idoneo se tutte le condizioni suddette verranno soddisfatte.
4. Bonus mobili ed elettrodomestici
Qualora il contribuente scelga – e possa effettivamente utilizzare – il Bonus casa di cui al par. 2., l’acquisto di un condizionatore/pompa di calore “fisso a parete” può, in alternativa, essere ammesso al Bonus mobili (detrazione del 50 % su spesa massima fissata annualmente: 8 000 € per il 2024, 5 000 € per il 2025, salvo proroghe). È condizione imprescindibile che l’intervento edilizio agevolato ex art. 16-bis sia già in corso e che la spesa per il mobile/elettrodomestico sia sostenuta dopo la data di avvio lavori dell’intervento edilizio.
Confronto sintetico e scelte operative
Se l’immobile ha attualmente un impianto di riscaldamento funzionante da sostituire, il contribuente potrà alternativamente:
a) usare l’Ecobonus 65 % (tetto 30 000 €; prerequisiti tecnici moderati);
b) tentare il Superbonus (70 % – 65 %) con requisiti tecnico-documentali molto più stringenti ma aliquota superiore;
c) optare comunque per il Bonus casa 50 %, privo di soglie di efficienza, qualora non fossero soddisfatte le condizioni tecniche o documentali dei due regimi precedenti.
Se nell’appartamento non esiste alcun impianto di climatizzazione, l’Ecobonus non spetta (manca il requisito della “sostituzione”) e il Superbonus non è praticabile in quanto l’intervento non rientra tra i trainanti. Restano percorribili:
a) Bonus casa 50 % (o 36 % dal 2025) per “installazione di impianti basati su fonti rinnovabili”;
b) Contestuale Bonus mobili per il solo apparecchio se il contribuente effettua anche altri lavori edilizi che legittimano l’art. 16-bis TUIR.
Documentazione minima da predisporre (comune a tutti i regimi)
– Titolo edilizio abilitativo o, se non dovuto, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesti data inizio lavori;
– Fatture intestate al contribuente;
– Bonifico “parlante” recante causale con riferimento normativo, codice fiscale beneficiario e P. IVA/C.F. del soggetto che effettua i lavori;
– Copia dell’APE o, per il Bonus casa, eventuale comunicazione ENEA se l’intervento comporta risparmio energetico;
– Tutti gli elaborati tecnici (progetto impianto, scheda prodotto con classe energetica, asseverazioni, visto di conformità per il Superbonus).
Conclusioni
Alla luce del quadro normativo vigente:
” L’agevolazione di base e più agevole da utilizzare resta l’Ecobonus 65 % (o 50 % se si installasse una pompa di calore di classe inferiore) qualora si stia sostituendo un impianto esistente.
” In mancanza di impianto precedente o di APE migliorativo, il Bonus casa al 50 % (36 % dal 2025) è fruibile anche per una prima installazione.
” Il Superbonus al 70 % (2024) e 65 % (2025) costituisce la via più vantaggiosa, ma solo se l’immobile è unifamiliare/funzionalmente indipendente, dispone di accesso autonomo, l’intervento sostituisce effettivamente l’impianto esistente, garantisce il salto di due classi energetiche e se si è in grado di produrre tutte le asseverazioni e i visti previsti dall’art. 119.
” L’eventuale acquisto del condizionatore/pompa di calore come elettrodomestico può rientrare nel Bonus mobili se agganciato a un cantiere di recupero edilizio agevolato ex art. 16-bis.

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