Salve, ho 63 anni, ad ottobre 63,5 mesi, la prima domanda di APE sociale è stata respinta perché non avevo 540 giornate nel triennio.
Sono una bracciante agricola, 3° fascia, dovendo fare nuovamente domanda di APE sociale per lavoro gravoso, ho 32 anni effettivi di contributi (42 con i figurativi), lavoro a tempo determinato,120 giornate annuali, percepisco disoccupazione agricola, avrò possibilità di accedere all’APE sociale?
Vi ringrazio
Carlotta 62
Il quesito posto attiene a un caso concreto piuttosto ricorrente tra i lavoratori del settore agricolo, in particolare per coloro che operano in mansioni gravose con contratti a tempo determinato e un numero limitato di giornate lavorative annuali. L’interessata riferisce di avere 63 anni (63 e mezzo a ottobre), un’anzianità contributiva di 32 anni effettivi (42 considerando anche i contributi figurativi), e di svolgere attività di bracciante agricola di 3ª fascia, con 120 giornate annue e percezione di disoccupazione agricola. La sua prima domanda di APE sociale è stata respinta per mancato raggiungimento delle 540 giornate lavorative nel triennio precedente.
L’APE sociale (Anticipo Pensionistico Sociale) è una misura introdotta in via sperimentale nel 2017 e prorogata negli anni successivi, destinata a consentire l’uscita anticipata dal lavoro senza oneri diretti per il lavoratore a determinate categorie di soggetti che si trovano in condizioni di particolare difficoltà.
Si tratta di un sostegno economico a carico dello Stato, erogato dall’INPS fino al raggiungimento dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni). L’istituto nasce con una chiara finalità di tutela sociale: favorire il pensionamento anticipato di chi svolge attività usuranti o gravose, di chi assiste familiari con disabilità grave o si trova in stato di disoccupazione senza ammortizzatori sociali. Per accedere all’APE sociale è necessario:
– aver compiuto almeno 63 anni di età;
– aver cessato l’attività lavorativa;
– non essere titolare di pensione diretta.
Possedere un’anzianità contributiva minima che varia a seconda della categoria di appartenenza (30 anni per disoccupati, caregiver e invalidi, 36 anni per lavori gravosi, ridotti a 32 anni per alcune categorie di lavoratori gravosi tra cui gli edili e i ceramisti). Per i lavori gravosi in senso tecnico, la normativa richiede anche un requisito di anzianità nella mansione: aver svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7, o per almeno 7 anni negli ultimi 10, l’attività considerata gravosa. Il lavoro agricolo rientra tra le attività gravose quando svolto in qualità di operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Per i braccianti agricoli e in generale per i lavoratori stagionali a tempo determinato, l’INPS richiede ai fini dell’APE sociale la dimostrazione di un’attività lavorativa effettiva pari ad almeno 540 giornate negli ultimi tre anni. Questo requisito ha la funzione di dimostrare la continuità lavorativa recente in mansioni gravose e serve ad evitare l’accesso a soggetti che, pur avendo anzianità contributiva complessiva, non abbiano effettivamente svolto l’attività gravosa negli anni immediatamente precedenti la domanda.
Nel caso in esame, la precedente domanda è stata respinta proprio per il mancato raggiungimento di questo requisito: con 120 giornate annue, in tre anni si totalizzano circa 360 giornate, rimanendo quindi sotto la soglia richiesta.
Anche se l’anzianità contributiva effettiva (32 anni) è congrua rispetto al requisito ridotto previsto per alcune categorie di lavori gravosi, resta centrale il nodo delle 540 giornate. Per il 2025, se l’attività lavorativa prosegue con lo stesso schema (120 giornate annue), il totale nel triennio continuerà a restare ben al di sotto della soglia. Questo comporta che l’INPS respingerà nuovamente la domanda in assenza di un incremento del numero di giornate lavorate nei tre anni considerati. È importante precisare che i contributi figurativi (ad esempio, quelli accreditati durante la percezione della disoccupazione agricola) concorrono al raggiungimento dell’anzianità contributiva complessiva, ma non rilevano per il conteggio delle giornate lavorative effettive nel triennio. Per il calcolo delle 540 giornate, l’INPS considera esclusivamente le giornate di lavoro agricolo effettivo.
Per incrementare le probabilità di accesso all’APE sociale, l’unica via percorribile è raggiungere, negli anni immediatamente precedenti alla domanda, un numero di giornate lavorate tale da soddisfare il requisito delle 540. Questo, nel settore agricolo, può essere ottenuto:
– aumentando il numero di giornate di lavoro nell’anno (eventualmente integrando con altri rapporti di lavoro agricolo gravoso);
– oppure sommando giornate derivanti da contratti diversi, purché sempre relativi ad attività rientranti nell’elenco dei lavori gravosi.
In mancanza di questa condizione, l’APE sociale resterà preclusa, pur in presenza di tutti gli altri requisiti. Va inoltre ricordato che il lavoratore che non riesca ad accedere all’APE sociale può valutare, con il supporto di un patronato o di un consulente previdenziale, altre forme di anticipo pensionistico (ad esempio Quota 103, Opzione Donna se in possesso dei requisiti, o pensione anticipata ordinaria), anche se ciascuna presenta condizioni e oneri differenti.
La disciplina dell’APE sociale si regge su un equilibrio tra tutela dei lavoratori in condizioni gravose e sostenibilità del sistema previdenziale. Nel caso dei braccianti agricoli, il legislatore ha previsto un requisito aggiuntivo le 540 giornate effettive nel triennio che di fatto rappresenta la maggiore barriera all’accesso.
Nel caso specifico, con 120 giornate annue e senza possibilità di aumentare il monte ore nei prossimi anni, le possibilità di ottenere l’APE sociale restano sostanzialmente nulle, indipendentemente dall’anzianità contributiva e dall’età anagrafica, a meno di modificare la continuità lavorativa recente.